TRIBUNALE DI SPOLETO
Sentenza n. 149/2023 del 05-07-2023
principi giuridici
La notifica a mezzo posta elettronica certificata proveniente da un indirizzo istituzionale non presente nei pubblici elenchi non è affetta da nullità qualora abbia consentito al destinatario di esercitare compiutamente il diritto di difesa, senza incertezze in ordine alla provenienza e all'oggetto della comunicazione.
L'opposizione all'estratto di ruolo non è ammissibile per contestare la fondatezza della pretesa creditoria o la prescrizione del credito qualora la notifica della cartella di pagamento sia stata regolarmente eseguita, in quanto tali contestazioni devono essere proposte mediante tempestiva impugnazione della cartella stessa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione a Intimazione di Pagamento: Profili di Notifica e Prescrizione nel Contenzioso INAIL
La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un'intimazione di pagamento promossa da una società cooperativa agricola avverso l'### e l'### delle ### La società contestava la validità dell'intimazione, eccependo, in particolare, la mancata notifica di alcune cartelle esattoriali prodromiche e l'intervenuta prescrizione dei crediti INAIL portati dalle stesse.
Nel dettaglio, l'opponente lamentava la mancata notifica di quattro cartelle di pagamento relative a rate premio INAIL, sanzioni e interessi, per un importo complessivo di ### La società sosteneva che, tra la data di maturazione dei crediti e la notifica dell'intimazione di pagamento, fosse decorso il termine di prescrizione.
L'### si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza delle pretese avversarie e producendo documentazione attestante l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali in questione. L'### delle ### contestava, a sua volta, la tardività dell'eccezione relativa ai vizi di notifica, sollevata dall'opponente.
Nel corso del giudizio, la società opponente comunicava di aver aderito alla procedura di definizione agevolata dei carichi fiscali (c.d. "Rottamazione Quater"), chiedendo, conseguentemente, la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Il Tribunale, preso atto dell'adesione alla "Rottamazione Quater", dichiarava cessata la materia del contendere. Tuttavia, il giudice si pronunciava sulla questione delle spese di lite, regolandole secondo il principio della soccombenza virtuale. A tal proposito, il Tribunale rigettava l'eccezione sollevata dall'opponente circa l'invalidità della notifica dell'intimazione di pagamento, in quanto proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata non presente nei pubblici registri. Il giudice richiamava la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui la notifica a mezzo PEC effettuata da un indirizzo istituzionale non presente negli elenchi pubblici non è nulla, qualora abbia comunque consentito al destinatario di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
Il Tribunale evidenziava, inoltre, che l'opposizione all'estratto di ruolo non può essere utilizzata per contestare la fondatezza della pretesa creditoria o la prescrizione del credito, qualora l'opponente avesse avuto conoscenza delle cartelle esattoriali e non le avesse tempestivamente impugnate. Pertanto, il Tribunale condannava la società opponente al pagamento delle spese di lite in favore di entrambe le parti opposte.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.