TRIBUNALE DI SULMONA
Sentenza n. 249/2018 del 06-08-2018
principi giuridici
L'eccezione di prescrizione del diritto di ipoteca è validamente proposta qualora la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte.
Ai fini dell'estinzione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2880 c.c., l'interruzione del termine di prescrizione ventennale si verifica esclusivamente con la proposizione di una domanda giudiziale nei confronti del terzo acquirente, ovvero con l'avvio di una procedura esecutiva individuale o con l'assunzione di iniziative giudiziali di tipo conservativo. La rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria e la notifica dell'atto di precetto al terzo acquirente non costituiscono atti interruttivi della prescrizione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Estinzione dell'Ipoteca per Prescrizione: Onere di Allegazione e Poteri del Giudice
La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un atto di precetto intimato da una società finanziaria, quale mandataria di una società a responsabilità limitata cessionaria di un credito fondiario garantito da ipoteca volontaria iscritta su due immobili di proprietà dell'opponente. Quest'ultimo, terzo datore di ipoteca, contestava la validità del precetto per molteplici ragioni, sia formali che sostanziali, tra cui la prescrizione del diritto di ipoteca.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2880 del codice civile. La norma prevede che, rispetto ai beni acquistati da terzi, l'ipoteca si estingue per prescrizione con il decorso di venti anni dalla data di trascrizione del titolo di acquisto, indipendentemente dal credito garantito, salvo cause di sospensione o interruzione.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che la trascrizione dell'acquisto degli immobili da parte dell'opponente era avvenuta in data anteriore di oltre vent'anni rispetto alla notifica dell'atto di pignoramento, atto che avrebbe potuto interrompere il termine prescrizionale.
La società finanziaria opposta aveva eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, sostenendo che fosse stata sollevata tardivamente solo con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. Il Tribunale ha respinto tale eccezione, affermando che l'opponente aveva, in realtà, eccepito l'estinzione dell'ipoteca fin dall'atto introduttivo del giudizio, sebbene avesse individuato erroneamente il dies a quo del termine ventennale e richiamato disposizioni di legge non pertinenti.
Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile o del momento iniziale o finale dello stesso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte.
Il Tribunale ha, inoltre, escluso che la rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria o la notifica dell'atto di precetto al terzo acquirente potessero costituire atti interruttivi della prescrizione, in quanto tali atti non riguardavano direttamente l'ipoteca e non si erano verificati nei rapporti tra creditore e terzo acquirente.
In definitiva, il Tribunale ha accertato e dichiarato la nullità dell'atto di precetto e l'insussistenza del diritto della società finanziaria a procedere esecutivamente sui beni acquistati dall'opponente, ordinando la cancellazione delle ipoteche iscritte sui medesimi immobili.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.