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TRIBUNALE DI SULMONA

Sentenza n. 216/2021 del 25-10-2021

principi giuridici

In materia di prova del credito, il curatore fallimentare assolve l'onere probatorio dimostrando la fondatezza della pretesa creditoria e l'esistenza del titolo sotteso alla pretesa di pagamento, attraverso la produzione di documentazione contabile e dichiarazioni testimoniali idonee a riconoscere i documenti posti a fondamento della domanda.

La contestazione generica delle sottoscrizioni apposte sui documenti giustificativi del credito non esime il debitore dall'onere di provare l'inesistenza del debito.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Onere della Prova e Valore delle Testimonianze in un Contenzioso Commerciale


La pronuncia in esame verte su una controversia tra una curatela fallimentare e una società a responsabilità limitata, originata da un presunto mancato pagamento di forniture di merce. La curatela fallimentare agiva in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, asserendo che la società convenuta fosse debitrice per forniture effettuate in precedenza. La società convenuta contestava la pretesa, eccependo, in particolare, l'assenza di sottoscrizioni sui documenti di trasporto (DDT) o la loro illeggibilità, nonché l'indeterminatezza della merce fornita.
Il Tribunale, dopo aver disposto il mutamento del rito e svolto l'istruttoria orale, ha accolto la domanda della curatela fallimentare. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione delle prove raccolte. Il giudice ha ritenuto che la curatela fallimentare avesse fornito una prova sufficiente dell'esistenza del credito, basandosi sulle fatture prodotte e sui relativi DDT, oggetto di riscontro probatorio attraverso le testimonianze.
In particolare, il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato la conoscenza degli ordini di merce effettuati dalla società convenuta e la presa in carico della merce da parte di soggetti legati alla stessa da rapporti di dipendenza o comunque riconducibili ad essa. Le testimonianze hanno permesso di superare le contestazioni della società convenuta circa l'autenticità delle sottoscrizioni sui DDT, attribuendo le incertezze dei testi al tempo trascorso o alla scarsa leggibilità delle copie dei documenti.
Di contro, il Tribunale ha ritenuto che la società convenuta non avesse fornito una prova sufficiente dell'inesistenza del debito, limitandosi a contestare le sottoscrizioni sui DDT. In particolare, è stata ritenuta tardiva e priva di utilità la prova addotta dalla società convenuta sulla circostanza che la merce acquistata fosse stata sempre pagata con bonifico.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha condannato la società convenuta al pagamento della somma richiesta dalla curatela fallimentare, oltre interessi legali e spese di lite, ritenendo che la curatela avesse assolto all'onere probatorio gravante su di essa, dimostrando la fondatezza della pretesa creditoria e l'esistenza del titolo sotteso alla richiesta di pagamento.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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