TRIBUNALE DI SULMONA
Sentenza n. 216/2022 del 10-10-2022
principi giuridici
In tema di condominio negli edifici, i divisori in legno e vetro installati sui balconi a dividere le proprietà condominiali contigue, in ragione delle caratteristiche dell'edificio condominiale e della modalità di realizzazione dei balconi, possono essere considerati parti comuni dell'edificio, qualora svolgano in concreto una prevalente funzione estetica per l'edificio, divenendo di fatto elementi decorativi ed ornamentali.
In tema di condominio, l'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è sottoposto, ai sensi dell'art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la normale ed originaria destinazione e di impedire agli altri condomini di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto, configurando un abuso la condotta del condomino consistente nella stabile e pressoché integrale occupazione di un volume tecnico dell'edificio condominiale, mediante il collocamento di attrezzature ed impianti fissi funzionale al miglior godimento della sua proprietà individuale, ovvero che comporti una sensibile riduzione all'ingresso di luce ed aria alla proprietà inferiore.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Opera su Parte Comune Condominiale: Limiti all'Uso e Rispetto dei Diritti Altrui
La pronuncia in commento affronta una controversia tra due proprietari di unità immobiliari contigue all'interno di un condominio, avente ad oggetto la legittimità di un manufatto installato su un balcone. L'attore lamentava che l'opera realizzata dalla convenuta, consistente in un armadio in legno addossato al divisorio comune tra i due balconi, costituisse una turbativa del proprio diritto di veduta, oltre a limitare l'ingresso di luce nella sua proprietà. La convenuta si difendeva sostenendo la natura amovibile del manufatto e, in via riconvenzionale, chiedeva l'adeguamento del divisorio preesistente alle prescrizioni di legge in materia di luci.
Il Tribunale, dopo aver disposto una consulenza tecnica d'ufficio per accertare lo stato dei luoghi, ha rigettato la tesi della turbativa di servitù di veduta, inquadrando la questione nell'ambito della disciplina dell'uso della cosa comune condominiale, ai sensi dell'art. 1102 del codice civile. Il giudice ha rilevato che i divisori tra i balconi, per le loro caratteristiche costruttive e la funzione estetica svolta, devono considerarsi parti comuni dell'edificio.
Pertanto, la liceità dell'opera realizzata dalla convenuta è stata valutata alla luce dei limiti imposti dall'art. 1102 c.c., ovvero il divieto di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne parimenti uso. Il Tribunale ha accertato che l'installazione dell'armadio, per le sue dimensioni e la sua posizione, ostruiva la visuale laterale e obliqua dalla proprietà dell'attore, riducendo significativamente l'ingresso di luce e alterando l'armonia estetica della facciata condominiale. Inoltre, è stata rilevata la pericolosità del manufatto, non essendo stabilmente ancorato al balcone e quindi potenzialmente soggetto a danni causati da eventi atmosferici.
In ragione di tali accertamenti, il Tribunale ha accolto la domanda dell'attore, condannando la convenuta alla rimozione dell'armadio e al ripristino dello stato dei luoghi. Contestualmente, è stata rigettata la domanda riconvenzionale della convenuta, ritenuta generica e infondata. Le spese processuali, comprensive di quelle relative alla consulenza tecnica, sono state poste a carico della parte soccombente.
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