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TRIBUNALE DI SULMONA

Sentenza n. 36/2023 del 15-02-2023

principi giuridici

In presenza di clausola risolutiva espressa, il giudice, pur non potendosi limitare a constatare l'oggettivo verificarsi dell'evento contemplato, deve esaminare il comportamento dell'obbligato secondo il criterio della buona fede, potendo dichiarare la risoluzione solo ove sussista almeno la colpa di quest'ultimo.

La tolleranza della parte creditrice all'inadempimento, estrinsecabile in un comportamento sia negativo che positivo, non determina l'eliminazione della clausola risolutiva espressa per modificazione della disciplina contrattuale, né integra una tacita rinuncia ad avvalersene, salvo che il creditore manifesti l'intenzione di rinunciarvi in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento.

In tema di responsabilità contrattuale, ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma è necessario provare il pregiudizio effettivo e reale subito dal danneggiato, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, nonché la sua entità, indagando l'esistenza di un duplice nesso di causalità: uno tra comportamento ed evento, per configurare la responsabilità, e uno tra evento e danno, per delineare i confini della responsabilità e imputare all'inadempimento le singole conseguenze dannose dirette e immediate.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Risoluzione Contrattuale per Inadempimento: Analisi di una Sentenza in Materia di Condivisione Infrastrutturale


La pronuncia in esame affronta una controversia scaturita da un accordo atipico di condivisione di infrastrutture per il collegamento in fibra ottica tra due importanti città italiane. Una società, in qualità di attrice, ha citato in giudizio altre due imprese, lamentando il mancato rispetto degli obblighi economici assunti con la sottoscrizione dell'accordo.
Nel dettaglio, l'attrice sosteneva che le convenute non avessero provveduto al versamento di una somma "una tantum" e di una percentuale anticipata sui canoni dovuti, come previsto dal contratto. Tale inadempimento, a dire dell'attrice, giustificava la risoluzione del contratto stesso, in virtù di una clausola risolutiva espressa ivi contenuta, o comunque per grave inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile. Di conseguenza, l'attrice chiedeva il risarcimento dei danni subiti a causa del presunto inadempimento.
Una delle società convenute si è costituita in giudizio, contestando le pretese dell'attrice e chiedendo, in via riconvenzionale, l'adempimento del contratto e il risarcimento dei danni subiti a causa dell'asserito inadempimento dell'attrice stessa. L'altra società convenuta è rimasta contumace.
Il giudice, esaminati i fatti e le prove documentali e testimoniali prodotte, ha ritenuto fondata la domanda di risoluzione del contratto. Il Tribunale ha accertato che le convenute non avevano adempiuto agli obblighi di pagamento nei termini stabiliti dall'accordo, in particolare per quanto concerne il contributo "una tantum". Pur riconoscendo che il termine per il pagamento non fosse essenziale ai sensi dell'articolo 1457 del codice civile, il giudice ha ritenuto che l'inadempimento fosse comunque colpevole e tale da giustificare la risoluzione del contratto, in virtù della clausola risolutiva espressa.
Il Tribunale ha però rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'attrice, ritenendo che non fosse stata fornita la prova di un effettivo pregiudizio economico derivante dall'inadempimento delle convenute. In particolare, il giudice ha osservato che il mancato versamento delle quote da parte delle convenute aveva determinato minori esborsi per l'attrice e le aveva consentito di mantenere una disponibilità esclusiva dell'infrastruttura.
Infine, il Tribunale ha rigettato le domande proposte dalla società convenuta che si era costituita in giudizio, ritenendole implicitamente assorbite dall'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto. Quanto alle spese legali, il giudice ha disposto la compensazione parziale, condannando le convenute a rifondere all'attrice la restante parte, tenuto conto dell'accoglimento della domanda di risoluzione e del rigetto della domanda risarcitoria.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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