TRIBUNALE DI SULMONA
Sentenza n. 36/2024 del 12-02-2024
principi giuridici
La presentazione di una denuncia-querela, anche se archiviata, non configura di per sé fonte di responsabilità civile e risarcimento del danno, salvo che il denunciante si renda responsabile del reato di calunnia, incolpando taluno di un illecito penale con la precisa volontà e consapevolezza della falsità ed infondatezza delle accuse.
Il danno alla reputazione e all'immagine personale e professionale, quale danno-conseguenza, richiede specifica prova da parte di chi ne chiede il risarcimento, sia in merito all'esistenza che alla quantificazione.
La liquidazione equitativa del danno è ammissibile solo qualora il danno non sia meramente potenziale, ma certo nella sua esistenza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Denuncia Archiviata e Risarcimento Danni: Quando la Responsabilità del Denunciante è Esclusa
La pronuncia del Tribunale di Sulmona affronta un tema delicato e frequente nella prassi giudiziaria: la richiesta di risarcimento danni avanzata da soggetti che si ritengono lesi da una denuncia-querela poi archiviata. La vicenda trae origine da una denuncia presentata da un soggetto nei confronti di altri, i quali, sentendosi diffamati, hanno promosso un'azione legale per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito.
I soggetti che si ritenevano danneggiati sostenevano che la denuncia-querela presentata nei loro confronti conteneva accuse lesive della loro persona, onore, decoro, identità, immagine, reputazione personale e professionale. Di conseguenza, chiedevano la condanna del denunciante al risarcimento dei danni subiti.
Il convenuto si è difeso eccependo l'infondatezza della domanda, sostenendo l'assenza di elementi di responsabilità a suo carico e la genericità delle allegazioni attoree.
Il Tribunale, nel rigettare la domanda risarcitoria, ha richiamato principi consolidati in materia di responsabilità civile del denunciante. In particolare, ha ribadito che la semplice presentazione di una denuncia-querela, anche se poi archiviata, non costituisce di per sé fonte di responsabilità e di risarcimento del danno. Tale responsabilità sussiste solo quando il denunciante si rende colpevole del reato di calunnia, ovvero quando incolpa qualcuno di un illecito penale con la precisa volontà e consapevolezza della falsità ed infondatezza delle accuse.
Il giudice ha chiarito che la tutela risarcitoria del denunciato/querelato è limitata all'ipotesi in cui la denuncia-querela abbia ad oggetto la falsa incolpazione di un reato e si dimostri la consapevolezza del querelante dell'innocenza del querelato. Diversamente, si rischierebbe di esporre chiunque sporga una denuncia-querela, basandosi su propri sospetti, alla responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c.
Nel caso specifico, il Tribunale ha escluso la sussistenza del reato di calunnia nella denuncia-querela presentata dal convenuto, sia per la mancanza dell'elemento materiale che del dolo. Inoltre, ha sottolineato che il danno lamentato dagli attori alla reputazione e all'immagine personale e professionale è un danno-conseguenza che richiede una specifica prova da parte di chi ne chiede il risarcimento, prova che nel caso di specie è risultata mancante sia in merito all'esistenza che alla quantificazione del danno.
Infine, il Tribunale ha precisato che la valutazione equitativa del danno, richiesta dagli attori, ha natura sussidiaria e presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato e non di un danno ipotetico.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria e ha condannato gli attori al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.