TRIBUNALE DI TARANTO
Sentenza n. 2405/2020 del 23-10-2020
principi giuridici
In caso di morte del prestatore di lavoro, l'attribuzione delle indennità di cui agli articoli 2118 e 2120 c.c. ai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 2122 c.c. avviene jure proprio, non jure hereditario.
In caso di decesso del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 2122 c.c. nelle controversie relative alla ripartizione delle indennità ivi previste, qualora non vi sia accordo tra gli aventi diritto.
La mancata risposta all'interrogatorio formale, pur non comportando automaticamente l'effetto della confessione, può essere valutata dal giudice unitamente ad altri elementi di prova per ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Indennità di Fine Rapporto e Morte del Lavoratore: Ripartizione tra Eredi e Applicazione dell'Articolo 2122 del Codice Civile
Una recente pronuncia del Tribunale di ### ha affrontato una complessa questione relativa alla ripartizione del trattamento di fine rapporto (TFR) in caso di decesso del lavoratore, analizzando l'applicazione dell'articolo 2122 del Codice Civile.
Nel caso specifico, i figli di un lavoratore deceduto hanno citato in giudizio la datrice di lavoro, al fine di ottenere il pagamento del TFR maturato dal defunto. La società convenuta non si è costituita in giudizio. Il Tribunale, rilevando la peculiarità della situazione, ha sollevato d'ufficio la questione dell'applicabilità dell'articolo 2122 del Codice Civile, norma che disciplina l'attribuzione delle indennità spettanti al lavoratore deceduto.
La norma prevede che, in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità di mancato preavviso e TFR debbano essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. La ripartizione delle indennità, in assenza di accordo tra gli aventi diritto, deve avvenire secondo il bisogno di ciascuno. Solo in mancanza delle persone indicate, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
Il Tribunale ha evidenziato che l'articolo 2122 del Codice Civile attribuisce ai soggetti ivi indicati un diritto proprio alle indennità, e non un diritto ereditario. Ha inoltre sottolineato che, in presenza di più aventi diritto, si configura un litisconsorzio necessario, ovvero la necessità che tutti i soggetti interessati partecipino al giudizio, al fine di garantire una decisione unitaria e non pregiudicare i diritti di alcuno.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che, pur avendo agito in giudizio solo i due figli del lavoratore deceduto, la necessità di integrare il contraddittorio con il coniuge superstite era superata dal fatto che quest'ultimo coincideva con la datrice di lavoro convenuta, sebbene contumace.
Il Tribunale, pur riconoscendo la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, ha ritenuto di dover applicare l'articolo 2122 del Codice Civile, ripartendo l'indennità di TFR in parti uguali tra tutti gli aventi diritto, ovvero i due figli e il coniuge superstite. Pertanto, ha condannato la società convenuta al pagamento di un terzo dell'importo complessivo del TFR a ciascuno dei due figli ricorrenti.
La decisione del Tribunale di ### si segnala per la corretta applicazione dei principi in materia di ripartizione del TFR in caso di morte del lavoratore, con particolare attenzione alla tutela dei diritti di tutti gli aventi diritto e alla necessità di garantire un'equa ripartizione delle indennità.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.