TRIBUNALE DI TARANTO
Sentenza n. 1023/2022 del 21-04-2022
principi giuridici
Nelle procedure esecutive immobiliari, l'art. 591 c.p.c. non prevede un limite minimo al prezzo di vendita del bene pignorato, ma disciplina le conseguenze della mancata aggiudicazione o assegnazione, offrendo al giudice dell'esecuzione opzioni per la prosecuzione della procedura, tra cui la vendita all'incanto, subordinata alla previsione di un prezzo superiore alla metà del valore stimato ai sensi dell'art. 568 c.p.c.
Il potere del giudice dell'esecuzione di sospendere la vendita ai sensi dell'art. 586 c.p.c. presuppone l'allegazione di fatti nuovi successivi all'aggiudicazione, interferenze illecite di natura criminale nel procedimento di vendita, dolo nella stima scoperto dopo l'aggiudicazione, ovvero la prospettazione di fatti o elementi che una parte conosceva anteriormente all'aggiudicazione e che le altre parti fanno propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Limiti alla Ribasso del Prezzo nelle Vendite Forzate Immobiliari: Una Chiarificazione
La pronuncia in esame affronta un'opposizione all'esecuzione immobiliare, sollevata dal debitore esecutato, contestando la legittimità della procedura espropriativa. Il debitore lamentava, in particolare, il superamento del numero massimo di tentativi di vendita, la vendita dell'immobile ad un prezzo ritenuto "ingiusto" e inferiore alla metà del valore stimato, nonché la mancata chiusura anticipata del processo esecutivo per insufficienza del ricavato a soddisfare i creditori.
Il Tribunale ha rigettato integralmente le doglianze del debitore. In primo luogo, ha chiarito che la normativa vigente non prevede un numero massimo di tentativi di vendita esperibili in una procedura esecutiva immobiliare. Il decreto-legge ###/2016, pur modificando la disciplina delle esecuzioni forzate, si limita ad aumentare la misura dei ribassi praticabili sul prezzo di vendita dopo il quarto tentativo andato deserto.
Quanto alla presunta violazione dell'articolo 586 del codice di procedura civile, il giudice ha precisato che tale norma non pone alcun limite al valore del prezzo di vendita. L'articolo in questione disciplina le conseguenze della mancata aggiudicazione o assegnazione dei beni pignorati, offrendo al giudice dell'esecuzione diverse opzioni per valutare la prosecuzione della procedura. Il riferimento alla metà del valore del prezzo di stima, contenuto nel primo comma dell'articolo 591 del codice di procedura civile, non implica un limite di valore al di sotto del quale il bene non può essere alienato, ma circoscrive l'ambito di operatività della vendita con incanto ai casi in cui il giudice ritenga che il bene possa essere venduto ad un prezzo superiore alla metà rispetto a quello determinato in origine con la relazione di stima.
Il Tribunale ha inoltre escluso la violazione dell'articolo 586 del codice di procedura civile, che attribuisce al giudice dell'esecuzione la facoltà di sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto. Nel caso di specie, il debitore si era limitato a dedurre che il prezzo di aggiudicazione era inferiore a quello di stima, senza allegare alcuna delle anomalie che la giurisprudenza ha individuato quali presupposti per l'esercizio di tale potere sospensivo.
Infine, il giudice ha ritenuto infondata anche la doglianza relativa alla violazione dell'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in quanto l'importo ricavato dalla vendita era comunque sufficiente a soddisfare, seppur in parte ridotta, le aspettative creditorie del creditore procedente.
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