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TRIBUNALE DI TARANTO

Sentenza n. 2323/2022 del 21-09-2022

principi giuridici

In tema di responsabilità solidale del proprietario del veicolo per le violazioni del codice della strada commesse da altri, ai sensi dell'art. 196 del d.lgs. n. 285 del 1992, la prova liberatoria della circolazione avvenuta contro la sua volontà richiede la dimostrazione di un comportamento concreto e idoneo a vietare la circolazione, mediante atti e fatti indicativi della diligenza da valutarsi in relazione al caso concreto, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'affidamento del veicolo a terzi.

La contestazione al proprietario del veicolo della responsabilità solidale di cui all'art. 196 del d.lgs. n. 285 del 1992, per le violazioni commesse dal conducente, non preclude la possibilità di contestare autonomamente al proprietario la diversa violazione dell'art. 116, comma 14, del medesimo decreto, relativa all'incauto affidamento del veicolo a persona priva di patente di guida.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Circolazione del Veicolo Contro la Volontà del Proprietario: Onere Probatorio e Diligenza Richiesta


La pronuncia in esame affronta il tema della responsabilità solidale del proprietario di un veicolo per le infrazioni al Codice della Strada commesse da terzi, con particolare riferimento all'esimente della circolazione avvenuta contro la sua volontà, prevista dall'art. 196 del Codice della Strada.
La vicenda trae origine da due verbali di contestazione elevati dalla polizia locale nei confronti del proprietario di un motociclo, il quale veniva sanzionato per la guida senza patente e per la mancanza di copertura assicurativa del mezzo. Le infrazioni erano state commesse da un soggetto diverso dal proprietario. Quest'ultimo si opponeva alle sanzioni, sostenendo che la circolazione del motociclo era avvenuta contro la sua volontà, in quanto, nel periodo in cui si erano verificate le violazioni, egli si trovava in stato di detenzione cautelare. Il Giudice di ### in primo grado, accoglieva l'opposizione, annullando i verbali.
Il Comune appellava la sentenza, ritenendola illogica e incongrua, contestando la valutazione delle prove e l'errata applicazione dell'art. 196 del Codice della Strada. In particolare, l'appellante evidenziava che il proprietario non aveva fornito prova di aver adottato misure idonee ad impedire l'utilizzo del veicolo da parte di terzi, come ad esempio trattenere le chiavi o stipulare un contratto di deposito con un professionista.
Il Tribunale, in sede di appello, ha accolto le ragioni del Comune, riformando la sentenza di primo grado e confermando i verbali di contestazione. I giudici hanno sottolineato che, per invocare l'esimente della circolazione contro la volontà del proprietario, non è sufficiente dimostrare l'assenza di consenso all'utilizzo del veicolo, ma è necessario provare di aver posto in essere un comportamento concreto e idoneo ad impedire la circolazione, manifestando una volontà contraria attraverso atti e fatti che dimostrino la diligenza e le cautele adottate. Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che il proprietario si era limitato ad affidare il motociclo ad un conoscente, senza adottare ulteriori precauzioni per evitare che il mezzo venisse utilizzato da terzi. La mera circostanza della detenzione cautelare del proprietario, pur essendo un elemento rilevante, non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la circolazione contro la sua volontà, in quanto la condotta del proprietario doveva essere valutata nel momento antecedente alla detenzione, quando aveva affidato il mezzo a un terzo senza le dovute cautele.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato che le dichiarazioni del teste escusso in primo grado erano contraddittorie e che il proprietario non aveva fornito prova di aver adottato misure idonee ad impedire l'utilizzo del veicolo da parte di terzi. Di conseguenza, non era stata fornita la prova liberatoria richiesta dall'art. 196 del Codice della Strada per escludere la responsabilità solidale del proprietario.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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