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TRIBUNALE DI TARANTO

Sentenza n. 143/2023 del 13-02-2023

principi giuridici

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'esimente dello stato di necessità, di cui all'art. 54 c.p., postula la sussistenza di un pericolo attuale di danno grave alla persona, non volontariamente causato né altrimenti evitabile, la cui prova incombe sull'autore del fatto illecito, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio.

L'accertamento dell'abusiva utilizzazione di corsie preferenziali mediante dispositivi o apparecchiature omologate per il funzionamento in modo completamente automatico è valido anche in assenza degli organi di polizia stradale, purché tali strumenti siano gestiti direttamente dagli stessi, costituendo il verbale di contestazione documento fidefaciente delle circostanze constatate in remoto dall'agente accertatore, salvo prova contraria del difetto di funzionamento del dispositivo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Transito non autorizzato su corsia riservata: l'esimente dello stato di necessità e l'onere della prova


La pronuncia in commento trae origine dall'opposizione a una sanzione amministrativa elevata per violazione del codice della strada, nello specifico per aver circolato su una corsia riservata ai mezzi pubblici. Il trasgressore aveva giustificato la propria condotta adducendo lo stato di necessità, determinato dalla presenza di veicoli in sosta irregolare che ostruivano la normale corsia di marcia. Il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione, ritenendo sussistente l'esimente dello stato di necessità.
Il Comune, ritenendo erronea la decisione, ha proposto appello, contestando la valutazione del giudice di primo grado in merito alla sussistenza dello stato di necessità. L'ente appellante ha sostenuto che tale causa di giustificazione non può essere invocata qualora vi sia la possibilità di ovviare altrimenti al pericolo e che il conducente non ha dimostrato l'impossibilità di ricorrere a mezzi leciti alternativi per evitare il presunto rischio di impatto con altri veicoli.
Il Tribunale, in sede di appello, ha ribaltato la decisione di primo grado, accogliendo il ricorso del Comune. I giudici hanno evidenziato che, dall'esame della documentazione fotografica prodotta, non emergeva una situazione di pericolo imminente e inevitabile tale da giustificare il transito sulla corsia riservata. Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'esimente dello stato di necessità, applicabile anche alle sanzioni amministrative, richiede la sussistenza di un pericolo attuale di danno grave alla persona, non volontariamente causato né altrimenti evitabile, e che il fatto illecito sia proporzionato al pericolo.
Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che l'onere di provare la sussistenza dello stato di necessità incombe sull'autore del fatto, il quale deve allegare dati di fatto concreti e tali da dimostrare la sussistenza di un pericolo attuale, non altrimenti evitabile, tale da involgere un danno grave alla persona e non riconducibile alla sua volontà. Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che non era stato allegato né provato alcun rilevante pericolo di danno alla persona o ai diritti fondamentali della persona. Al contrario, dalla visione delle fotografie si evinceva che la corsia non era ostruita da veicoli in sosta irregolare.
Il Tribunale ha altresì ritenuto valida la modalità di accertamento della violazione, avvenuta tramite un impianto di rilevazione omologato, e ha precisato che, in tali casi, la prova della violazione è costituita dal verbale di contestazione, che fa fede delle circostanze constatate in remoto dall'agente accertatore, salvo che venga dimostrato il difetto di funzionamento del dispositivo. La testimonianza resa nel giudizio di primo grado dalla moglie dell'appellato è stata ritenuta insufficiente a togliere fede al verbale di contestazione, attesa la genericità delle dichiarazioni e le risultanze contrarie ricavabili dalla documentazione fotografica.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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