TRIBUNALE DI TARANTO
Sentenza n. 2049/2023 del 07-09-2023
principi giuridici
Il proprietario di una condotta fognaria realizzata senza soluzione di continuità dal proprio fabbricato alla fognatura pubblica, anche se insistente su suolo altrui gravato da servitù di passaggio, è titolare esclusivo della stessa, salvo diverso titolo.
La comproprietà di una condotta fognaria o la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia richiedono il requisito dell'apparenza, consistente in opere visibili e permanenti, destinate in modo inequivoco all'esercizio della servitù stessa, che non si identifica con la mera conoscenza soggettiva dell'esercizio della servitù da parte del proprietario del fondo servente.
In tema di appalto, l'eccezione di decadenza e prescrizione della garanzia per difformità e vizi dell'opera, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., è tempestiva se la denuncia all'appaltatore avviene entro sessanta giorni dalla scoperta dei vizi e l'azione è esercitata entro due anni dalla consegna dell'opera.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Accertamento della Proprietà Esclusiva di Condotta Fognaria e Distacco di Allaccio Abusivo
La pronuncia in esame trae origine da una controversia tra due condomini limitrofi, avente ad oggetto la titolarità di una condotta fognaria privata e la legittimità di un allaccio alla stessa. Il condominio attore ha adito il Tribunale chiedendo l'accertamento della proprietà esclusiva della condotta fognaria a servizio del proprio stabile, l'ordine di distacco dell'allaccio abusivo realizzato dal condominio convenuto e il risarcimento dei danni derivanti dalle riparazioni rese necessarie da tale allaccio.
Il condominio attore sosteneva di essere proprietario esclusivo della condotta, che si estende dal proprio stabile fino all'allaccio alla rete fognaria pubblica, adducendo che la stessa era stata realizzata senza soluzione di continuità dalla propria impresa costruttrice. Il condominio convenuto, dal canto suo, contestava la pretesa attorea, sostenendo di possedere un autonomo impianto di smaltimento delle acque reflue e, in subordine, invocando la comproprietà della condotta fognaria o l'esistenza di una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia. A tal fine, il condominio convenuto ha chiamato in causa gli eredi dell'originario costruttore del proprio stabile, al fine di essere manlevato in caso di soccombenza.
Il Tribunale, sulla base della documentazione prodotta e dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, ha accertato che il condominio attore è proprietario esclusivo della condotta fognaria in questione. Il giudice ha rilevato che la condotta del condominio convenuto, anziché raggiungere direttamente la rete fognaria pubblica, si innestava abusivamente sulla condotta di proprietà dell'attore. Il Tribunale ha quindi ordinato al condominio convenuto l'immediato distacco dell'allaccio abusivo.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale l'ha rigettata, ritenendo che non fosse stato provato il nesso di causalità tra l'allaccio abusivo e i danni lamentati dal condominio attore. Il giudice ha osservato che gli interventi di riparazione eseguiti sulla condotta fognaria dell'attore non erano riconducibili a un cattivo funzionamento idraulico causato dall'allaccio abusivo.
Infine, il Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione e decadenza sollevata dai terzi chiamati in causa, gli eredi del costruttore del condominio convenuto. Il giudice ha rilevato che il condominio convenuto aveva scoperto l'allaccio abusivo in data successiva alla realizzazione dell'opera e aveva tardivamente denunciato il vizio all'appaltatore, con conseguente decadenza dalla garanzia prevista dagli articoli 1667 e 1668 del codice civile.
In definitiva, il Tribunale ha accolto la domanda principale, accertando la proprietà esclusiva della condotta fognaria in capo al condominio attore e ordinando il distacco dell'allaccio abusivo, ma ha rigettato la domanda risarcitoria e la domanda di manleva proposta dal condominio convenuto nei confronti dei terzi chiamati in causa. Le spese di lite sono state compensate per metà tra attore e convenuto, con integrale costo della CTU a carico del convenuto. Le spese tra convenuto e terzi chiamati sono state integralmente compensate.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.