TRIBUNALE DI TARANTO
Sentenza n. 2152/2023 del 20-09-2023
principi giuridici
In tema di contratti bancari, la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, affinché sia valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo imposto al cliente, specificando il tasso della commissione, i criteri di calcolo e la sua periodicità, in conformità agli artt. 1346 c.c. e 117, comma 4, TUB.
Nei contratti di conto corrente bancario, la pattuizione di interessi ultralegali è valida se stipulata per iscritto e contenente l'indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c.
In tema di fideiussione, l'eccezione di nullità formulata in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, diretta esclusivamente a paralizzare la pretesa creditoria della banca e ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non costituisce domanda di accertamento di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato autonomo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Nullità Parziale di Fideiussione Omnibus e Rideterminazione del Debito Bancario
La pronuncia del Tribunale di Taranto affronta una complessa vicenda di opposizione a decreto ingiuntivo, originato da un'azione promossa da un istituto bancario per il recupero di ingenti somme nei confronti di una società e dei suoi fideiussori. La decisione si snoda attraverso l'analisi di diversi rapporti contrattuali, tra cui un conto corrente, finanziamenti chirografari e anticipi su fatture, contestati dagli opponenti per presunte anomalie e irregolarità.
Il procedimento trae origine da un decreto ingiuntivo richiesto dalla banca per un importo complessivo di ### nei confronti di una società, in qualità di debitrice principale, e di due fideiussori, per un importo massimo garantito di ### Gli opponenti contestavano l'ammontare del credito, eccependo la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta, l'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti, l'anatocismo, l'usura, nonché l'invalidità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
La banca si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore della sezione specializzata in materia di impresa e la mancata mediazione obbligatoria. Nel merito, contestava le eccezioni avversarie, producendo documentazione a supporto della legittimità dei rapporti bancari e delle condizioni applicate.
Il Tribunale, ritenendo necessario un approfondimento tecnico, disponeva una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per accertare le condizioni contrattuali, la validità delle pattuizioni, l'eventuale applicazione di interessi anatocistici o usurari, nonché la sussistenza di profili di invalidità delle fideiussioni.
Il CTU, dopo aver esaminato la documentazione e svolto le opportune verifiche, concludeva che i contratti di finanziamento chirografario erano legittimi e che gli interessi applicati erano conformi alle pattuizioni. Tuttavia, rilevava l'indeterminatezza dei tassi applicati al conto corrente, suggerendo di ricalcolare il saldo applicando i tassi BOT. Inoltre, accertava l'assenza di valida pattuizione per alcune spese e commissioni addebitate sul conto corrente.
Il Tribunale, aderendo alle conclusioni del CTU, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la società e i fideiussori al pagamento di un importo inferiore rispetto a quello originariamente richiesto dalla banca, pari a ### oltre interessi legali.
Un punto centrale della decisione riguarda l'eccezione di nullità delle fideiussioni, sollevata dagli opponenti in relazione alla violazione della normativa antitrust. Il Tribunale, pur rigettando l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla banca, accoglieva parzialmente l'eccezione di nullità, dichiarando nulle le clausole delle fideiussioni riproduttive di intese restrittive della concorrenza, in conformità con la giurisprudenza consolidata in materia. Tuttavia, precisava che la nullità parziale non inficiava la validità complessiva delle fideiussioni, ma comportava solo l'espunzione delle clausole illegittime.
In definitiva, il Tribunale, sulla base delle risultanze della CTU e dell'analisi delle questioni giuridiche sollevate dalle parti, rideterminava il debito della società e dei fideiussori, tenendo conto delle irregolarità riscontrate nel rapporto di conto corrente e della nullità parziale delle fideiussioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.