TRIBUNALE DI TARANTO
Sentenza n. 237/2023 del 27-01-2023
principi giuridici
La consulenza tecnica d'ufficio, quale strumento di accertamento di fatti non altrimenti acclarabili se non con il ricorso a determinate conoscenze specialistiche, assurge a vera e propria fonte oggettiva di prova.
L'acquisto della comunione di un muro per usucapione richiede la prova dei fatti costitutivi dell'acquisto a titolo originario, non potendo conseguirsi il diritto alla comunanza dal mero fatto dell'utilizzazione del muro medesimo, neppure se consistente nell'aver appoggiato una nuova fabbrica nel muro stesso.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Accertamento della Proprietà del Muro di Confine e Rimozione di Abusi Edilizi: Analisi della Decisione Giudiziaria
La pronuncia in esame trae origine da una controversia tra proprietari confinanti relativa alla titolarità del muro divisorio tra le rispettive abitazioni e alla legittimità di alcune opere realizzate in prossimità del confine. Gli attori avevano adito l'autorità giudiziaria chiedendo l'accertamento della proprietà esclusiva del muro, in subordine l'acquisto per usucapione, nonché la condanna dei convenuti alla rimozione di manufatti abusivi e al risarcimento dei danni. I convenuti, dal canto loro, contestavano la pretesa di proprietà esclusiva, rivendicando la comunione del muro e la legittimità delle opere realizzate.
Il giudice, per dirimere la controversia, ha ritenuto indispensabile l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU), considerata strumento di accertamento dei fatti non altrimenti acclarabili. Il CTU, attraverso rilievi topografici e l'analisi delle consistenze planimetriche dei fabbricati, ha concluso che il muro di confine, compreso il tratto prospiciente la pubblica via, era interamente posto nella proprietà degli attori. Tale conclusione è stata motivata anche alla luce delle difformità riscontrate nella larghezza del fabbricato dei convenuti rispetto alla larghezza particellare, nonché alla presenza di elementi strutturali del fabbricato degli attori "a vista" nel seminterrato.
Sulla base delle risultanze della CTU, il giudice ha accolto la domanda principale degli attori, dichiarando la piena ed unica proprietà del muro di confine in capo agli stessi e ordinando la relativa trascrizione nei registri immobiliari. Conseguentemente, ha condannato i convenuti alla rimozione delle tubazioni e dell'apertura realizzate abusivamente sul muro di proprietà esclusiva degli attori o a distanza inferiore a un metro dallo stesso, in quanto non autorizzate.
È stata invece rigettata la domanda degli attori relativa al risarcimento del danno per l'occupazione del suolo durante i lavori di ristrutturazione del fabbricato dei convenuti, per mancata prova del danno specifico subito. Analogamente, è stata respinta la domanda dei convenuti volta ad ottenere l'accertamento della comunione del muro, non avendo gli stessi fornito la prova di un possesso utile ad usucapire la comproprietà.
Infine, il giudice ha compensato integralmente le spese di giudizio tra le parti, ponendo a carico di entrambe, in parti uguali, le spese relative alla CTU.
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