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TRIBUNALE DI TARANTO

Sentenza n. 2675/2023 del 10-11-2023

principi giuridici

Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione agraria, la contiguità materiale tra fondi non sussiste qualora essi siano separati da una strada interpoderale, anche se non aperta al pubblico transito, in quanto tale strada costituisce un bene autonomo oggetto di comunione tra i proprietari dei fondi limitrofi.

La garanzia per evizione, di cui agli artt. 1483 e 1479 c.c., trova applicazione nel caso di vittorioso esercizio del riscatto agrario da parte del prelazionario pretermesso, comportando il risarcimento del danno limitato all'interesse negativo, indipendentemente dalla conoscenza da parte dell'acquirente della possibile causa di evizione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Prelazione Agraria e Nozione di Confine: La Presenza di una Strada Interpoderale


La sentenza in esame affronta una controversia relativa al diritto di prelazione agraria, analizzando in particolare il requisito della confinanza tra fondi. La vicenda trae origine dalla vendita di un fondo rustico. L'attore, proprietario di un terreno limitrofo, agiva in giudizio per esercitare il diritto di riscatto, ritenendo violata la prelazione agraria a suo favore. La società acquirente contestava la sussistenza dei presupposti, sia oggettivi che soggettivi, per l'esercizio di tale diritto, evidenziando la presenza di una strada interpoderale tra i due fondi.
Nel corso del giudizio, veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per accertare l'esistenza e la natura della strada. Il CTU confermava la presenza di una strada sterrata che divideva i fondi, rappresentando l'unico accesso carrabile per diverse proprietà agricole. Pur non riscontrando atti formali di costituzione della strada come interpoderale o consortile, il CTU la definiva come "strada ad uso privato", rilevando che insisteva sul fondo oggetto di compravendita.
Il Tribunale, richiamando un consolidato orientamento della Cassazione, ha ribadito che il concetto di confine, ai fini della prelazione agraria, deve essere inteso come contiguità materiale e fisica tra fondi, escludendo la rilevanza della mera contiguità funzionale. In particolare, la presenza di una strada interpoderale, anche se non aperta al pubblico transito, costituisce un elemento ostativo al riconoscimento del diritto di prelazione, in quanto essa rappresenta un bene autonomo, oggetto di comunione tra i proprietari dei fondi limitrofi.
Il Tribunale ha quindi rigettato la domanda dell'attore, ritenendo che la presenza della strada interpoderale escludesse la contiguità materiale tra i fondi e, di conseguenza, il diritto di prelazione agraria. Tuttavia, in considerazione della complessità della questione e della difficoltà di interpretare il concetto di confine in casi limite, il Tribunale ha compensato integralmente le spese di giudizio tra l'attore e la società convenuta.
Quanto alla chiamata in causa dell'amministratore di sostegno, il Tribunale ha evidenziato che l'alienante non è parte necessaria del giudizio di riscatto agrario, ma è ammessa la manleva dell'acquirente nei confronti dell'alienante. In tema di riscatto agrario, quando sia esercitato vittoriosamente, e l'acquirente citi il venditore per danni, si applica la garanzia per evizione. Il Tribunale ha compensato le spese tra chiamante ed alienante chiamata in giudizio, condannando invece la società convenuta al pagamento delle spese giudiziali sopportate dall'amministratore di sostegno.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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