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TRIBUNALE DI TARANTO

Sentenza n. 2724/2023 del 15-11-2023

principi giuridici

È affetta da nullità parziale, per contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287 del 1990, la fideiussione omnibus che riproduca lo schema contrattuale predisposto dall'ABI nell'ottobre del 2002, contenente la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., con conseguente applicazione di quest'ultima disposizione.

In tema di fideiussione, la dichiarazione di fallimento del debitore principale determina la scadenza anticipata dell'obbligazione garantita, ai sensi dell'art. 55, comma 2, legge fall., con decorrenza, da tale momento, del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. per l'esercizio dei diritti del creditore verso il fideiussore.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nullità Parziale di Fideiussione Omnibus e Decadenza del Creditore: Analisi di una Sentenza


Una recente sentenza del Tribunale di ### ha affrontato una complessa vicenda riguardante un'opposizione a decreto ingiuntivo, sollevando questioni di nullità parziale di una fideiussione omnibus e di decadenza del creditore dai propri diritti.
Il caso trae origine da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una persona fisica, garante di una società a responsabilità limitata, per un importo significativo. La garante si opponeva al decreto, eccependo la nullità della fideiussione da lei sottoscritta nel 2007, in quanto riproducente clausole standardizzate elaborate dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) nel 2002. In particolare, venivano contestate le clausole di "reviviscenza", "deroga" e "sopravvivenza", ritenute in contrasto con la normativa antitrust, nonché la violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. La garante sosteneva, inoltre, che il creditore non avesse diligentemente coltivato le proprie istanze contro il debitore principale entro i termini di legge, determinando la decadenza del credito.
La società opposta, cessionaria del credito, contestava la fondatezza delle eccezioni, affermando la validità ed efficacia delle clausole contrattuali, in particolare quella di deroga all'art. 1957 c.c., e negando qualsiasi violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Il Tribunale, accogliendo l'opposizione, ha dichiarato la nullità parziale della fideiussione, ritenendo che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. ricalcasse fedelmente lo schema contrattuale predisposto dall'ABI e già censurato dall'### garante della concorrenza. In conseguenza di tale nullità parziale, il Tribunale ha ritenuto applicabile l'art. 1957 c.c., che impone al creditore di attivarsi diligentemente contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che il creditore non aveva fornito prova di aver intrapreso azioni tempestive contro il debitore principale, dichiarato fallito nel 2010, e che la costituzione in mora dei garanti era avvenuta solo nel 2020, ben oltre il termine semestrale previsto dalla legge. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla garante, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la società opposta al pagamento delle spese di giudizio.
La decisione si basa su consolidati principi giurisprudenziali in materia di fideiussione omnibus e di tutela della concorrenza, nonché sull'interpretazione dell'art. 1957 c.c. alla luce della dichiarazione di fallimento del debitore principale. Il Tribunale ha sottolineato che la dichiarazione di fallimento non esonera il creditore dall'onere di agire tempestivamente per la tutela del proprio credito, potendo, ad esempio, presentare domanda di ammissione al passivo fallimentare.
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testo integrale


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