TRIBUNALE DI TARANTO
Sentenza n. 553/2023 del 13-03-2023
principi giuridici
In tema di somministrazione continuata di energia elettrica, il somministrante è tenuto, secondo buona fede, all'esecuzione del rapporto, con la conseguenza che, a fronte della mancata o anomala erogazione della prestazione contrattuale, grava sul medesimo l'onere di provare che l'interruzione della erogazione è dipesa da una delle cause di giustificazione previste nella clausola contrattuale di esonero espressamente sottoscritta dall'utente.
Il danno da mancato guadagno conseguente ad interruzione di fornitura di energia elettrica può essere liquidato sulla base della differenza tra gli incassi del giorno dell'evento dannoso e quelli di un giorno comparabile in un periodo precedente, detratta l'IVA non corrisposta.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità del Fornitore di Energia Elettrica per Danni da Sovratensione: Onere della Prova e Valutazione del Danno
La pronuncia in esame affronta la questione della responsabilità di un fornitore di energia elettrica in relazione ai danni subiti da un'attività commerciale a seguito di sbalzi di tensione. La vicenda trae origine da due episodi di sovratensione verificatisi presso un esercizio commerciale, un bar-ristorante, che hanno causato danni alle apparecchiature e alla merce. I titolari dell'attività hanno quindi citato in giudizio il fornitore di energia elettrica, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e del mancato guadagno.
Il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria, basando la propria decisione su diversi elementi probatori. In primo luogo, è stata ritenuta ammissibile la legittimazione attiva di entrambi gli attori, in quanto l'attività commerciale risultava intestata ad uno di essi, mentre l'altro era titolare del contratto di fornitura di energia elettrica.
Nel merito, il giudice ha evidenziato come, nel caso di contratti di somministrazione continuativa di energia elettrica, il fornitore sia tenuto ad erogare la prestazione secondo buona fede. Di conseguenza, in caso di interruzione o anomalia nell'erogazione, grava sul fornitore l'onere di provare che l'evento è dipeso da una causa di giustificazione prevista nel contratto. Nel caso specifico, il fornitore non è riuscito a dimostrare la causa accidentale dell'evento.
Un ruolo determinante nella decisione è stato svolto dalla perizia tecnica disposta dal Tribunale. Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) ha accertato che i danni lamentati erano effettivamente conseguenza di un evento di sovratensione, confermato anche dal ticket di intervento redatto dai tecnici del fornitore di energia elettrica. Il CTU ha quantificato il danno patrimoniale sulla base della fattura di sostituzione di un'apparecchiatura danneggiata. Per quanto riguarda il mancato guadagno, il CTU lo ha determinato confrontando gli incassi del giorno dell'evento con quelli dello stesso giorno dell'anno precedente, detraendo l'IVA non corrisposta.
Il Tribunale ha quindi condannato il fornitore di energia elettrica al risarcimento dei danni, ripartendo l'importo tra i due attori in base alla titolarità dei beni danneggiati e dell'attività commerciale. Non è stato riconosciuto alcun risarcimento per ulteriori danni non documentati in modo adeguato.
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