TRIBUNALE DI TARANTO
Sentenza n. 611/2023 del 20-03-2023
principi giuridici
È nullo il decreto ingiuntivo privo di motivazione, non essendo sufficiente la mera affermazione della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 633 c.p.c., dovendo il giudice esplicitare l'iter logico-giuridico che ha condotto alla condanna.
Nel procedimento monitorio, il giudice, qualora accolga la domanda, deve esplicitare da quali elementi in fatto e in diritto desuma la prova dell'avvenuta esecuzione della prestazione da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 633, comma 2, c.p.c.
Il giudice del procedimento monitorio, ai sensi dell'art. 640, comma 2, c.p.c., ha il potere-dovere di rigettare il ricorso qualora la domanda non sia accoglibile, identificandosi tale non accoglibilità con ogni valutazione giuridicamente rilevante tratta da elementi in fatto e in diritto.
Il cessionario di un credito di origine usuraria può essere ritenuto responsabile del delitto di ricettazione di cui all'art. 648 c.p., ovvero di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p., non essendo la responsabilità limitata al primo cessionario, in quanto il vizio genetico del credito permane anche nei successivi trasferimenti.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opposto è soggetto all'art. 183, comma 5, c.p.c., con l'onere di specificare l'ammontare del credito vantato in conseguenza delle eccezioni proposte dall'opponente.
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testo integrale
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sintesi e commento
Nullità del Decreto Ingiuntivo per Difetto di Motivazione e Rilevabilità d'Ufficio dell'Usura
La pronuncia in commento affronta una complessa vicenda relativa all'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il recupero di un credito derivante da un contratto di finanziamento. Gli opponenti contestavano la validità del decreto, eccependo, tra le altre cose, la mancanza di titolarità del credito in capo alla società ricorrente, la carenza di prova scritta, l'applicazione di interessi anatocistici e usurari.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. La decisione si fonda su due pilastri principali. In primo luogo, il giudice ha rilevato la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di motivazione. Richiamando l'articolo 641 del codice di procedura civile e l'articolo 111 della ###, il giudice ha sottolineato come il decreto ingiuntivo debba essere motivato, esponendo le ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto all'accoglimento della domanda. Nel caso di specie, il decreto si limitava a richiamare gli articoli 633 e 642 del codice di procedura civile, senza indicare gli elementi di fatto e di diritto su cui si fondava la decisione.
In secondo luogo, il Tribunale ha rilevato d'ufficio l'usurarietà del contratto di finanziamento posto a base del credito ingiunto. Dalla documentazione prodotta, emergeva che il ### applicato al finanziamento superava il tasso soglia usuraio vigente al momento della stipula del contratto. Il giudice ha evidenziato come l'usurarietà del contratto fosse facilmente rilevabile già in sede monitoria e avrebbe dovuto indurre il giudice a rigettare il ricorso per decreto ingiuntivo, ai sensi dell'articolo 640 del codice di procedura civile.
Il Tribunale ha inoltre affrontato la questione della cessione del credito, osservando che il cessionario di un credito di origine usuraria può incorrere nel reato di ricettazione, in quanto acquista "cose provenienti da un qualsiasi delitto". Il giudice ha precisato che la responsabilità penale del cessionario non è esclusa dalla pluralità di cessioni successive, in quanto il vizio genetico del credito si trasmette con il diritto stesso.
Infine, il Tribunale ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha disposto la trasmissione della sentenza alla ### della Repubblica per le valutazioni di competenza in ordine ai delitti di usura, ricettazione e riciclaggio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.