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TRIBUNALE DI TARANTO

Sentenza n. 717/2023 del 29-03-2023

principi giuridici

Nei contratti di locazione di immobili ad uso diverso dall'abitativo, la disdetta del locatore alla prima scadenza contrattuale è efficace solo se comunicata al conduttore, a mezzo raccomandata, almeno dodici mesi prima della scadenza e se indica i motivi specifici del recesso, corrispondenti alle tassative ipotesi previste dalla legge.

In caso di pluralità di conduttori, ciascuno di essi è titolare di un autonomo diritto di recesso esercitabile individualmente, senza che sia necessario il recesso degli altri, con conseguente permanenza dell'efficacia del contratto nei confronti dei conduttori restanti, obbligati in solido al pagamento dell'intero canone.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Mancato rispetto dei termini di preavviso e conseguenze sul rinnovo del contratto di locazione ad uso non abitativo


La pronuncia in esame affronta una controversia in materia di locazione di immobile ad uso non abitativo, focalizzandosi sul rispetto dei termini di preavviso per la disdetta del contratto e sulle conseguenze derivanti dal loro mancato rispetto.
La vicenda trae origine dall'intimazione di licenza per finita locazione promossa dal locatore nei confronti del conduttore di un immobile ad uso commerciale. Il conduttore si opponeva all'intimazione, eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità del procedimento sommario utilizzato dal locatore, ritenendo applicabile la disciplina specifica prevista per i contratti in prima scadenza. Nel merito, contestava la validità della disdetta per il mancato rispetto del termine di preavviso di dodici mesi previsto dalla legge e per l'assenza dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento.
Il Tribunale, dopo aver disposto il mutamento del rito, ha rigettato la domanda del locatore, ritenendola inammissibile. Il giudice ha richiamato i principi generali in materia di locazione, evidenziando come i contratti di locazione di immobili ad uso diverso dall'abitativo abbiano una durata minima inderogabile di sei anni e come il locatore non possa recedere dal contratto prima della scadenza, salvo il rispetto delle condizioni e dei termini previsti dalla legge.
In particolare, il Tribunale ha sottolineato l'importanza del termine di preavviso di dodici mesi per la disdetta del contratto, evidenziando che, in caso di mancato rispetto di tale termine, il contratto si rinnova automaticamente per un periodo di tempo uguale a quello precedente. Nel caso di specie, il giudice ha accertato che la comunicazione di disdetta era stata notificata tardivamente, determinando il rinnovo automatico del contratto.
Il Tribunale ha inoltre respinto la tesi del locatore relativa alla risoluzione del contratto a seguito del recesso di altri conduttori, evidenziando che, in caso di pluralità di conduttori, ciascuno di essi ha un autonomo diritto di recesso, esercitabile individualmente, senza che ciò comporti la risoluzione del contratto nei confronti degli altri conduttori, che restano obbligati in solido al pagamento dell'intero canone.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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