TRIBUNALE DI TARANTO
Sentenza n. 18/2026 del 07-01-2026
principi giuridici
Nel giudizio di divorzio congiunto, il decorso del termine di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, si computa a far data dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione personale, conclusosi con decreto di omologazione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Divorzio Congiunto: Cessazione degli Effetti Civili del Matrimonio e Condizioni Concordate
Il Tribunale di Taranto si è pronunciato in merito a un procedimento di divorzio congiunto, accogliendo la domanda presentata dai coniugi e dichiarando la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio. La decisione è stata presa a seguito della verifica della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge sul divorzio, in particolare la separazione ininterrotta dei coniugi per un periodo superiore a quello previsto dalla normativa vigente.
Nel caso specifico, i coniugi avevano precedentemente ottenuto l'omologazione della separazione personale con decreto del Tribunale di Taranto. In sede di divorzio, entrambe le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi, rinunciando alla comparizione personale e al tentativo di conciliazione, e chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni indicate nel ricorso e nelle note depositate.
Il Tribunale, preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, ha quindi pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La sentenza ha inoltre recepito le condizioni concordate dai coniugi in merito alla prole e ai rapporti economici conseguenti al divorzio, condizioni che sono state integralmente richiamate e trascritte nella decisione. Infine, è stato ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza nei registri.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.