TRIBUNALE DI TARANTO
Sentenza n. 523/2026 del 16-03-2026
principi giuridici
In ipotesi di cessione in blocco di crediti ai sensi dell'art. 58 TUB, la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale non esonera il cessionario, in caso di contestazione, dall'onere di provare rigorosamente l'inclusione del credito nel perimetro del contratto di cessione, prova che può ritenersi soddisfatta mediante l'avviso di pubblicazione solo se le indicazioni ivi contenute siano sufficientemente precise da ricondurre con certezza il credito tra quelli ricompresi nel trasferimento in blocco.
In caso di cessioni plurime di crediti, il cessionario che agisce per il recupero del credito ha l'onere di dimostrare non solo che il credito è ricompreso nella cessione a lui favorevole, ma anche che il credito era incluso nelle cessioni precedenti, in applicazione del principio secondo cui nessuno può cedere ciò che non ha.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Cessione di Crediti in Blocco e Onere della Prova: Necessaria Certezza sulla Titolarità
Una recente pronuncia del Tribunale di Taranto ha affrontato un tema ricorrente nel contenzioso bancario: la prova della titolarità del credito in capo al cessionario in caso di cessioni in blocco ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (TUB).
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di recupero crediti nei confronti di un debitore. Quest'ultimo ha proposto opposizione, contestando la legittimazione attiva della società creditrice, sostenendo che la documentazione prodotta non dimostrava in modo inequivocabile l'effettiva cessione del credito in suo favore. In particolare, l'opponente ha evidenziato come il credito in questione potesse rientrare in una precedente cessione in blocco effettuata dalla stessa banca cedente ad un'altra società, creando incertezza sulla reale titolarità del credito.
Il Tribunale, pur riconoscendo la validità della cessione in blocco e la possibilità di provare la stessa attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha accolto l'opposizione. I giudici hanno sottolineato che, sebbene la pubblicazione in GU possa costituire un indizio rilevante, essa non esonera il cessionario dall'onere di fornire una prova rigorosa dell'inclusione del credito specifico nel perimetro della cessione. Nel caso di specie, la presenza di una precedente cessione, con criteri identificativi compatibili con il credito in contestazione, ha generato un ragionevole dubbio sulla titolarità del credito in capo alla società opposta. Tale incertezza, secondo il Tribunale, non consente di ritenere provata la titolarità del credito in capo al soggetto che agisce per il recupero. La sentenza ha evidenziato l'importanza di garantire al debitore la certezza del soggetto a cui effettuare il pagamento, evitando il rischio di adempiere a un soggetto non legittimato e rimanere esposto all'azione del reale creditore.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.