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TRIBUNALE DI TERAMO

Sentenza n. 277/2020 del 23-09-2020

principi giuridici

Nel caso di reciproche obbligazioni derivanti da un unico rapporto giuridico, opera la compensazione impropria, consistente in un mero accertamento di dare e avere con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale.

La disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, ivi compresa la domanda di restituzione di anticipi provvigionali corrisposti all'agente, con conseguente applicazione del regime prescrizionale decennale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Anticipi Provvigionali, Provvigioni Maturate e Compensazione Impropria nel Contratto di Agenzia


La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo con il quale una società, cessionaria di un credito, richiedeva a un ex agente di commercio la restituzione di somme erogate a titolo di anticipi provvigionali durante un rapporto di agenzia durato circa sette mesi. L'agente si opponeva al decreto, sostenendo che le somme ricevute mensilmente costituivano un compenso fisso e non un anticipo, e che, in ogni caso, aveva maturato provvigioni superiori a quanto percepito, oltre a premi per il raggiungimento di obiettivi di vendita e all'indennità di fine rapporto. L'agente lamentava, inoltre, di non aver mai ricevuto il dettaglio delle vendite necessario per calcolare le provvigioni spettanti.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. Il fulcro della decisione risiede nell'esito della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) disposta nel corso del giudizio. Il CTU, pur in assenza di dati completi forniti dalla società preponente, ha ricostruito il fatturato dell'agente e, applicando le percentuali provvigionali previste dal contratto, ha accertato che l'agente aveva maturato provvigioni, premi e indennità di fine rapporto per un importo superiore agli anticipi ricevuti.
Il giudice ha ritenuto che, nel caso di specie, operasse la compensazione impropria, in quanto i crediti e i debiti reciproci tra le parti derivavano da un unico rapporto giuridico, quello di agenzia. In tali circostanze, il giudice può procedere all'accertamento del dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla concorrenza, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale.
Infine, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dall'agente, ritenendo applicabile il termine decennale previsto per la ripetizione dell'indebito, e considerando che vi erano stati plurimi atti interruttivi della prescrizione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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