TRIBUNALE DI TERAMO
Sentenza n. 190/2024 del 06-03-2024
principi giuridici
L'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte dell'azienda sanitaria locale, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, determina la legittima sospensione dal servizio e dalla retribuzione del dipendente, qualora non sussista una valida certificazione medica di esenzione rilasciata secondo le modalità e i requisiti prescritti dal Ministero della ###
L'ausiliario specializzato operante presso strutture sanitarie rientra tra gli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e pertanto è soggetto all'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4 del D.L. n. 44/2021.
In materia di sospensione dal servizio per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, non sussiste in capo al datore di lavoro un obbligo generalizzato di adottare accomodamenti organizzativi volti alla ricollocazione del dipendente inadempiente in mansioni diverse, qualora ciò non sia compatibile con le specificità dell'organizzazione aziendale e possa mettere a rischio la salute del lavoratore stesso, degli altri lavoratori e dei terzi.
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testo integrale
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sintesi e commento
Obbligo Vaccinale Anti-Covid e Sospensione dal Lavoro: Legittimità del Provvedimento in Assenza di Idonea Certificazione Medica
La sentenza in esame affronta la questione della legittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di un dipendente di un'azienda sanitaria locale (ASL) che non aveva adempiuto all'obbligo vaccinale anti-Covid-19, previsto dalla normativa emergenziale.
La lavoratrice, inquadrata come ausiliario specializzato, aveva impugnato il provvedimento di sospensione emesso dalla ASL, sostenendo di rientrare nelle categorie esentate dall'obbligo vaccinale a causa delle sue condizioni di salute. A supporto della sua tesi, aveva prodotto certificazioni mediche che, a suo dire, attestavano l'impossibilità di sottoporsi alla vaccinazione. La dipendente lamentava, inoltre, la mancata adozione da parte dell'azienda di misure alternative, come il suo ricollocamento in altre mansioni, al fine di preservare la sua attività lavorativa e retribuzione.
Il Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento di sospensione adottato dalla ASL. I giudici hanno evidenziato come la normativa vigente all'epoca dei fatti (il D.L. n. 44/2021, convertito in legge n. 76/2021) imponesse l'obbligo vaccinale agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario, al fine di tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.
Il Tribunale ha rilevato che la lavoratrice non aveva fornito, nei tempi e nelle forme previste dalla legge, una valida certificazione medica di esenzione dall'obbligo vaccinale. Le certificazioni mediche prodotte, infatti, non soddisfacevano i requisiti formali e sostanziali prescritti dal Ministero della ### per poter essere considerate idonee a giustificare l'esenzione. In particolare, mancavano elementi essenziali come la provenienza da un medico abilitato al rilascio di tali certificazioni e l'indicazione esplicita della condizione di esenzione dall'obbligo vaccinale.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto infondata la tesi della ricorrente secondo cui la sua qualifica professionale non rientrava tra quelle soggette all'obbligo vaccinale. I giudici hanno chiarito che, in base alla contrattazione collettiva di categoria, la figura dell'ausiliario specializzato rientra tra gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, e pertanto era soggetta all'obbligo vaccinale.
Infine, il Tribunale ha escluso che la ASL avesse l'obbligo di ricollocare la dipendente in altre mansioni. I giudici hanno evidenziato come l'azienda avesse adeguatamente motivato l'impossibilità di tale ricollocamento, tenendo conto delle esigenze organizzative, delle risorse disponibili e della necessità di garantire la sicurezza dei pazienti e del personale.
Il Tribunale ha, altresì, ritenuto infondate le contestazioni sollevate dalla ricorrente in merito alla presunta illegittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale, richiamando le pronunce della Corte Costituzionale che hanno affermato la legittimità di tale obbligo, in quanto misura non irragionevole e non sproporzionata, adottata al fine di tutelare la salute pubblica in un contesto di emergenza sanitaria.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso della lavoratrice, confermando la legittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione adottato dalla ASL. Tuttavia, in considerazione della novità della questione e della circostanza che la ricorrente aveva ottenuto il certificato di esenzione vaccinale in un momento successivo ai fatti di causa, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
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