TRIBUNALE DI TERAMO
Sentenza n. 605/2024 del 04-06-2024
principi giuridici
Nelle società in nome collettivo, il creditore sociale, pur potendo agire in sede di cognizione per munirsi di titolo esecutivo nei confronti del socio illimitatamente responsabile, non può procedere coattivamente nei confronti di quest'ultimo se non dopo aver infruttuosamente escusso il patrimonio sociale.
La preventiva escussione del patrimonio sociale, quale presupposto per l'azione esecutiva contro il socio di società in nome collettivo, non si considera validamente dimostrata mediante la mera produzione di un verbale di irreperibilità, non idoneo a comprovare l'incapienza o l'avvenuta cessazione della società.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione all'Esecuzione: Il Beneficium Excussionis nelle Società in Nome Collettivo
Una recente pronuncia del Tribunale Ordinario di Teramo ha affrontato una questione rilevante in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soci di società in nome collettivo (S.n.c.), focalizzandosi sull'applicazione del principio del beneficium excussionis.
Il caso trae origine da un'azione esecutiva promossa da una società di riscossione crediti nei confronti degli eredi di un soggetto, ritenuto debitore in proprio e in quanto socio di una S.n.c., per un importo complessivo di ### La procedura esecutiva si fondava su cartelle esattoriali. Gli eredi del debitore proponevano opposizione all'esecuzione, contestando, tra l'altro, la mancata preventiva escussione del patrimonio sociale della S.n.c. per le cartelle riferibili a quest'ultima, nonché l'illegittimità di una delle cartelle per intervenuto annullamento da parte dell'ente impositore.
Il Tribunale, preliminarmente, ha respinto l'eccezione di tardività della riassunzione del giudizio sollevata dalla società di riscossione, ritenendo valida la rimessione in termini precedentemente disposta dal Giudice dell'Esecuzione. Ha poi affermato la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto le contestazioni mosse dall'opponente riguardavano la mancata preventiva escussione della società, questione non attinente alla giurisdizione tributaria.
Nel merito, il Tribunale ha accolto l'opposizione. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 2291 c.c., i soci di una S.n.c. rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Tuttavia, tale responsabilità è temperata dal principio del beneficium excussionis, sancito dall'art. 2304 c.c., che impone al creditore sociale di escutere preventivamente il patrimonio della società prima di aggredire quello dei singoli soci.
Il Tribunale ha precisato che il beneficium excussionis non costituisce una condizione di procedibilità dell'azione esecutiva contro il socio, ma una facoltà per quest'ultimo di opporre al creditore l'eccezione di preventiva escussione, al fine di paralizzare l'azione esecutiva. Nel caso di specie, la società di riscossione non aveva fornito prova di aver preventivamente escusso il patrimonio sociale della S.n.c., non essendo sufficiente a tal fine un mero verbale di irreperibilità. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato l'illegittimità della procedura esecutiva esperita nei confronti degli eredi del socio, limitatamente alle cartelle riferibili alla società.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., non ravvisando gli estremi del dolo o della colpa grave nella condotta della società di riscossione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.