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TRIBUNALE DI TERAMO

Sentenza n. 624/2025 del 27-05-2025

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in via monitoria, mentre il debitore opponente deve introdurre le mere difese, le eccezioni fondate su fatti impeditivi, modificativi o estintivi, o eventuali domande riconvenzionali.

Il fideiussore che recede dal contratto di fideiussione omnibus, al fine di paralizzare la richiesta di pagamento da parte di altri soggetti, è tenuto ad allegare e provare che, per effetto di tale recesso, nulla è più dovuto, in ragione del volume delle obbligazioni esistenti al momento in cui il recesso ha effetto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Recesso dalla Fideiussione Omnibus: Onere della Prova e Limiti della Liberazione del Fideiussore


La pronuncia in esame affronta una controversia originata dall'emissione di decreti ingiuntivi nei confronti di due soggetti, in qualità di fideiussori, a seguito di una fideiussione omnibus prestata a garanzia delle obbligazioni di una società verso un istituto di credito. Gli ingiunti proponevano opposizione, eccependo, in sintesi, la carenza di legittimazione passiva, fondata sull'avvenuto recesso dal contratto di fideiussione, comunicato all'istituto di credito anteriormente al pagamento effettuato dal garante.
Il Tribunale ha rigettato le opposizioni, confermando i decreti ingiuntivi. La decisione si fonda sulla corretta ripartizione dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e, più specificamente, in materia di responsabilità contrattuale. Il giudice ha ricordato che, in tale contesto, spetta al creditore opposto provare la fonte del proprio diritto e il termine di scadenza, allegando l'inadempimento della controparte. Al debitore opponente, invece, incombe l'onere di provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo della pretesa creditoria.
Nel caso specifico, gli opponenti avevano dedotto l'avvenuto recesso dal contratto di fideiussione quale fatto idoneo a paralizzare la pretesa creditoria. Tuttavia, il Tribunale ha rilevato che tale allegazione era incompleta. Pur riconoscendo che il recesso del fideiussore può limitare l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso diviene efficace, il giudice ha sottolineato che l'opponente non si era limitato a dedurre l'esercizio del recesso, ma avrebbe dovuto anche allegare e provare che, per effetto di tale recesso, nulla era più dovuto, in ragione del volume delle obbligazioni esistenti al momento del recesso stesso. In altre parole, gravava sugli opponenti l'onere di dimostrare che, al momento del recesso, l'esposizione debitoria della società garantita era tale da escludere o limitare la loro responsabilità. Tale onere probatorio non era stato assolto, e ciò ha determinato il rigetto dell'opposizione.
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testo integrale


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