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TRIBUNALE DI TERNI

Sentenza n. 305/2022 del 15-09-2022

principi giuridici

In tema di malattia professionale non tabellata, la prova dell'origine professionale della patologia grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, ravvisabile in presenza di un elevato grado di probabilità, escludendosi la rilevanza della mera possibilità.

In caso di preesistenza di un danno biologico già riconosciuto dall'### la successiva valutazione di invalidità per altra patologia professionale deve essere cumulata alla precedente, al fine di determinare l'indennizzo complessivo spettante al lavoratore, tenendo conto della percentuale totale di inabilità.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Riconoscimento di Malattia Professionale per Attività Lavorativa Usurante: Superamento delle Tabelle INAIL


La pronuncia in esame affronta il tema del riconoscimento di una malattia professionale non tabellata, nello specifico la rizoartrosi bilaterale, in relazione all'attività lavorativa svolta da una lavoratrice. La ricorrente aveva svolto diverse mansioni nel corso della sua vita lavorativa, culminando con un impiego come operatrice di lavanderia industriale. In tale contesto, le attività svolte comprendevano la movimentazione di pesanti sacchi di biancheria e la stiratura di capi tramite un mangano, operazioni che implicavano movimenti ripetitivi e posture incongrue.
A seguito della diagnosi di rizoartrosi bilaterale, la lavoratrice aveva presentato domanda all'INAIL per il riconoscimento della malattia professionale, vedendosi opporre un diniego motivato dall'assenza di un rischio lavorativo idoneo a causare la patologia denunciata. L'Istituto aveva archiviato la pratica, confermando la propria valutazione anche a seguito di opposizione da parte della lavoratrice.
Il Tribunale, investito della questione, ha ribaltato la decisione dell'INAIL, accogliendo il ricorso della lavoratrice. Il giudice ha fondato la propria decisione sulle testimonianze raccolte durante l'istruttoria, dalle quali è emerso che le mansioni svolte dalla ricorrente presso la lavanderia industriale erano caratterizzate da un notevole carico fisico e da movimenti ripetitivi, potenzialmente dannosi per le articolazioni.
Decisiva è risultata la consulenza tecnica d'ufficio (CTU), che ha accertato la sussistenza di un nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia diagnosticata. Il CTU ha evidenziato come l'attività di operaia di lavanderia industriale, protratta per anni, costituisse un'attività usurante per gli arti superiori, in particolare per le articolazioni dei polsi e delle mani. Il consulente ha inoltre sottolineato l'incoerenza dell'INAIL, che aveva precedentemente riconosciuto alla lavoratrice altre malattie professionali derivanti da attività manuali, negando poi il nesso causale per la rizoartrosi bilaterale.
Il Tribunale, aderendo alle conclusioni del CTU, ha riconosciuto la natura professionale della rizoartrosi bilaterale, quantificando il danno biologico permanente subito dalla lavoratrice. Di conseguenza, ha condannato l'INAIL a corrispondere un indennizzo in capitale, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, a partire dal termine previsto dalla legge successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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