TRIBUNALE DI TERNI
Sentenza n. 306/2022 del 15-09-2022
principi giuridici
In materia di infortuni sul lavoro, lo sforzo fisico e muscolare compiuto dal lavoratore nell'afferrare e sollevare un peso, costituente causa violenta ed esterna all'organismo, può rappresentare fattore efficiente e determinante nella fuoriuscita di un'ernia inguinale, anche in presenza di una predisposizione costituzionale.
Ai fini della liquidazione dell'indennizzo per infortunio sul lavoro, il danno biologico derivante dall'evento lesivo va cumulato con le preesistenti menomazioni già riconosciute all'assicurato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Riconoscimento dell'Infortunio sul Lavoro per Ernia Inguinale Connessa a Sforzo Fisico
La sentenza in commento affronta il caso di un lavoratore autonomo del settore edile che ha subito un infortunio sul lavoro a seguito del sollevamento di un secchio di vernice. L'evento aveva provocato una ernia inguinale, successivamente trattata con intervento chirurgico. L'### aveva negato la natura professionale dell'infortunio, ritenendo insussistente il nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia riscontrata.
Il lavoratore ha quindi adito il Tribunale, chiedendo l'accertamento della natura di infortunio sul lavoro dell'evento e il riconoscimento di un'invalidità permanente, nonché l'indennità per il periodo di inabilità temporanea.
Il Tribunale, accogliendo il ricorso, ha basato la propria decisione sull'istruttoria svolta, in particolare sulla testimonianza di un teste che ha confermato la dinamica dell'infortunio e sulla consulenza medico-legale disposta. Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) ha accertato il nesso causale tra lo sforzo fisico compiuto dal lavoratore nel sollevare il secchio di vernice e l'insorgenza dell'ernia inguinale. Il CTU ha evidenziato come lo sforzo, pur potendo interagire con una predisposizione costituzionale, rappresentasse un fattore efficiente e determinante nella fuoriuscita dell'ernia, configurandosi come causa violenta ed esterna all'organismo.
Sulla base delle conclusioni del CTU, il Tribunale ha riconosciuto al lavoratore un indennizzo per danno biologico, quantificato in una percentuale, e un'indennità per inabilità temporanea assoluta per il periodo di convalescenza post-operatoria. Il Tribunale ha quindi condannato l'### a corrispondere le relative somme, oltre accessori di legge, e a rifondere le spese processuali, incluse quelle di consulenza tecnica.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.