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TRIBUNALE DI TERNI

Sentenza n. 329/2022 del 29-09-2022

principi giuridici

Il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 1742, secondo comma, cod. civ., sicché è inammissibile la prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e quella per presunzioni.

Il riconoscimento in concreto di un rapporto di agenzia ovvero di un rapporto di procacciamento di affari, ricollegandosi alla diversa stabilità dell'incarico di promozione di affari, comporta un diverso atteggiarsi dei fatti costitutivi dell'una ovvero dell'altra fattispecie, sebbene al rapporto di procacciamento di affari possano applicarsi in via analogica talune disposizioni relative al contratto di agenzia.

Nel giudizio per l'accertamento del diritto alla provvigione, l'agente ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi siano andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, essendo il buon fine dell'affare un fatto costitutivo del diritto alla provvigione.

L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.

La fattura rappresenta idonea prova scritta del credito solo ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale. Di contro, nel giudizio a cognizione piena deve escludersi che la stessa fattura possa rappresentare prova idonea in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione della fondatezza della pretesa.

Nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, da esplicitare in motivazione, per una integrale compensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel testo temporalmente vigente.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Qualificazione del rapporto di collaborazione e onere della prova nel procacciamento d'affari


La pronuncia in esame affronta la complessa questione della qualificazione giuridica di un rapporto di collaborazione continuativa tra un soggetto e una società, oscillante tra il contratto di agenzia e il procacciamento d'affari, con particolare attenzione all'onere probatorio gravante sul collaboratore in relazione al diritto alle provvigioni.
Nel caso di specie, il ricorrente, asserendo di aver svolto attività di agente e consulente tecnico per una società operante nel settore dei mangimi animali, chiedeva il pagamento di compensi, provvigioni e indennità di fine rapporto. La società resistente contestava la natura di agenzia del rapporto, sostenendo trattarsi di un mero procacciamento d'affari e sollevando eccezioni in merito all'ammontare dei compensi pretesi.
Il Tribunale, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, ha ribadito che il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 1742 c.c., escludendo la possibilità di ricorrere a prove testimoniali o presunzioni, salvo il caso di perdita incolpevole del documento. In assenza di un contratto scritto, e valutando la documentazione prodotta, il giudice ha escluso la sussistenza di un rapporto di agenzia, rilevando la mancanza di elementi tipici quali il potere di rappresentanza della preponente, l'autorizzazione a ricevere somme di denaro per suo conto e la pattuizione di un diritto di esclusiva.
Tuttavia, il Tribunale ha riconosciuto l'esistenza di un rapporto contrattuale atipico, qualificabile come procacciamento d'affari, in cui il collaboratore promuove la conclusione di contratti per conto del preponente in modo occasionale e senza vincolo di stabilità. In tale contesto, il giudice ha esaminato la domanda di pagamento delle provvigioni, ricordando che l'onere della prova grava sul collaboratore, il quale deve dimostrare la conclusione degli affari per suo tramite e il loro buon fine, ovvero che il mancato pagamento sia imputabile al preponente.
Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato la carenza di prova in ordine al buon fine degli affari promossi dal ricorrente, sottolineando l'importanza per il collaboratore di esercitare il diritto di richiedere tutte le informazioni necessarie alla liquidazione delle provvigioni. Alla luce di un prospetto riepilogativo delle provvigioni maturate, non contestato specificamente dal ricorrente, il giudice ha riconosciuto il diritto al pagamento di un importo inferiore a quello richiesto, escludendo la possibilità di compensare tale credito con presunti danni arrecati all'autovettura aziendale, in assenza di una specifica domanda riconvenzionale.
Infine, il Tribunale ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione della reciproca soccombenza e dell'incertezza dell'esito del giudizio, nonostante il rifiuto del ricorrente di accettare una proposta conciliativa.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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