TRIBUNALE DI TERNI
Sentenza n. 159/2023 del 08-03-2023
principi giuridici
In materia di responsabilità professionale dell'architetto, qualora questi cumuli l'incarico di progettista e direttore dei lavori, è responsabile dei vizi dell'opera derivanti dalla mancata conformità del progetto alla normativa urbanistica ed edilizia, nonché dalla mancata individuazione della corretta procedura amministrativa da seguire.
In materia di contratto d'opera professionale, il recesso del prestatore d'opera per giusta causa, ai sensi dell'art. 2237 c.c., non esclude il diritto al compenso per l'attività svolta, da quantificarsi avuto riguardo al risultato utile derivatone al cliente.
In materia di contratto d'opera professionale, l'obbligazione di diligenza del direttore dei lavori deve essere valutata tenendo conto delle concrete modalità di svolgimento del rapporto negoziale, con particolare riguardo alla presenza di un responsabile del cantiere nominato dal committente e deputato a vigilare sull'esecuzione delle opere.
In materia di contratto d'appalto, la transazione stipulata tra il committente e l'appaltatore non si estende agli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1304 c.c., qualora le parti abbiano espressamente escluso tale facoltà.
In materia di assicurazione della responsabilità civile professionale, l'operatività della polizza non è esclusa dalla clausola di "general contracting" qualora l'assicurato non si sia obbligato alla consegna dell'opera "chiavi in mano" e non abbia assunto l'incarico di acquisire il bene su cui realizzare il complesso residenziale, né di stipulare i contratti con le imprese esecutrici.
In materia di assicurazione della responsabilità civile professionale, l'onere di provare l'inadempimento doloso dell'obbligo di avviso del sinistro, ai sensi dell'art. 1915 c.c., grava sull'assicuratore.
In materia di riparto delle spese processuali, il principio di causalità tempera il principio di soccombenza, con la conseguenza che le spese processuali della chiamata in causa svolta dal convenuto devono gravare sull'attore quando la sua domanda è risultata infondata, salvo che la chiamata sia manifestamente arbitraria.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
La pronuncia in esame trae origine da una complessa vicenda relativa alla realizzazione di un complesso residenziale, in cui si intrecciano profili di responsabilità professionale, inadempimenti contrattuali e problematiche legate alla corretta esecuzione delle opere. Il caso verte, in particolare, sulla domanda di pagamento del compenso professionale avanzata da un architetto, a fronte della quale la committente ha sollevato eccezioni di inadempimento e richiesto il risarcimento dei danni derivanti da vizi costruttivi.
La vicenda trae origine da un contratto di prestazione d'opera professionale stipulato tra una ### e un architetto, avente ad oggetto la progettazione e la direzione dei lavori per la realizzazione di alloggi sociali. A seguito di contestazioni relative alla corretta esecuzione delle opere e all'insorgenza di vizi costruttivi, l'architetto ha agito in giudizio per ottenere il pagamento del saldo del compenso pattuito. La ###, a sua volta, ha eccepito l'inadempimento dell'architetto e ha richiesto il risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale, dopo aver riunito i due procedimenti, ha affrontato diverse questioni preliminari, tra cui la legittimazione ad agire e la validità delle prove acquisite. In particolare, il giudice ha precisato che il diritto al risarcimento del danno compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale. Di conseguenza, la domanda risarcitoria della ### è stata parzialmente rigettata per difetto di titolarità del credito, limitatamente ai vizi riguardanti le singole unità immobiliari, in quanto trasferite ai soci prima del verificarsi dei danni.
Nel merito, il Tribunale ha analizzato le singole contestazioni mosse alla professionista, valutando la diligenza nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte. In particolare, è stato accertato che l'architetto aveva correttamente svolto l'attività di progettazione, ottenendo i necessari permessi a costruire. Tuttavia, sono state riscontrate carenze nella direzione dei lavori, con riferimento alla mancata vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere e alla mancata segnalazione di difformità rispetto al progetto.
Il Tribunale ha, quindi, rigettato la domanda di adempimento contrattuale avanzata dall'architetto, ritenendo fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla ###. Allo stesso tempo, è stata rigettata la domanda riconvenzionale di restituzione del compenso già corrisposto, in quanto le prestazioni svolte dall'architetto avevano comunque consentito la realizzazione del complesso residenziale.
Infine, il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda risarcitoria della ###, condannando l'architetto al risarcimento dei danni derivanti dai vizi dell'impianto fognario. A tal proposito, il giudice ha precisato che, in materia di inadempimento contrattuale, l'obbligazione di risarcimento del danno integra un debito di valore, con la conseguenza che gli interessi legali sulla somma rivalutata vanno calcolati solo dalla data della sentenza.
La sentenza in commento offre interessanti spunti di riflessione in merito alla responsabilità del professionista per vizi costruttivi e alla ripartizione degli oneri probatori in materia di inadempimento contrattuale. In particolare, il Tribunale ha ribadito l'importanza della diligenza professionale nell'esecuzione delle opere, sottolineando la necessità di vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori e di segnalare tempestivamente eventuali difformità rispetto al progetto. Allo stesso tempo, il giudice ha precisato che il diritto al risarcimento del danno compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.