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TRIBUNALE DI TIVOLI

Sentenza n. 1192/2022 del 19-07-2022

principi giuridici

In tema di appalto, gli stati di avanzamento lavori (SAL) approvati, anche mediatamente, dal committente possono costituire prova del diritto dell'appaltatore al corrispettivo, salvo che il committente dimostri che, per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati, l'opera è difforme da quanto risulta dagli atti.

In tema di appalto, qualora il capitolato preveda un termine per il collaudo dell'opera decorrente dalla comunicazione di fine lavori da parte dell'appaltatore, spirato inutilmente tale termine senza che il committente abbia richiesto il collaudo, trova applicazione il principio generale secondo cui i crediti dell'appaltatore sono esigibili anche in mancanza di collaudo, non potendo essere ritardate sine die le determinazioni in ordine all'accettazione dell'opera e paralizzati i diritti dell'altro contraente.

In tema di appalto, il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, di cui all'art. 1667 c.c., decorre dal momento della scoperta dei vizi, da intendersi come il giorno in cui il committente ne abbia avuto conoscenza.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Appalto Privato: Valore Probatorio dei SAL e Termini per Contestare Vizi dell'Opera


La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso a favore di una società appaltatrice nei confronti della committente, una S.r.l., per il mancato pagamento di alcune fatture relative a lavori di manutenzione ordinaria di un immobile. La società committente contestava l'importo richiesto, eccependo vizi e difformità dell'opera, il mancato rispetto dei termini di ultimazione e chiedendo, in via riconvenzionale, la restituzione di somme indebitamente versate.
Il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e rideterminando l'importo dovuto dalla committente all'appaltatrice. La decisione si è basata, in primo luogo, sul valore probatorio degli stati di avanzamento lavori (SAL), ritenuti attendibili in quanto certificati dal direttore dei lavori nominato dalla stessa committente. Il giudice ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i SAL approvati, anche implicitamente, dal committente costituiscono prova del diritto dell'appaltatore al corrispettivo, salvo che il committente dimostri difformità tra l'opera realizzata e quanto risultante dai SAL stessi.
Nel caso specifico, il Tribunale ha riconosciuto l'importo indicato in due SAL, al netto delle somme già versate dalla committente e di una penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, quest'ultima calcolata sulla base delle indicazioni del direttore dei lavori. Il giudice ha ritenuto che, in assenza di contestazioni tempestive e di una diversa quantificazione del ritardo da parte dell'appaltatrice, l'importo indicato dal direttore dei lavori dovesse essere considerato valido.
Un punto cruciale della decisione riguarda la mancata effettuazione del collaudo finale. Il Tribunale ha evidenziato che, nonostante le contestazioni sollevate dal direttore dei lavori in merito alla qualità dell'opera, la committente non aveva richiesto il collaudo entro i termini previsti dal contratto. In tale situazione, il giudice ha applicato un principio generale, mutuato dalla disciplina dell'appalto pubblico, secondo cui i crediti dell'appaltatore diventano esigibili anche in mancanza di collaudo, qualora il committente abbia fatto decorrere un tempo tale da rendere l'inerzia equiparabile a un rifiuto. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto corretta l'inclusione, nell'ultima fattura emessa dall'appaltatrice, della somma corrispondente al 5% del valore complessivo dei lavori, originariamente prevista come "rata di chiusura lavori" subordinata al collaudo.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento danni per vizi e difformità dell'opera, ritenendola prescritta. Il giudice ha ricordato che, ai sensi dell'art. 1667 c.c., l'azione di garanzia per vizi si prescrive in due anni dalla scoperta dei vizi stessi. Nel caso di specie, la committente aveva lamentato l'esistenza di vizi in comunicazioni risalenti all'anno 2012, mentre l'opposizione al decreto ingiuntivo era stata proposta solo nel 2019. Il Tribunale ha escluso che le comunicazioni dell'appaltatrice potessero configurare un riconoscimento dei vizi idoneo a far decorrere un nuovo termine prescrizionale, non ravvisando in esse un impegno diretto alla rimozione dei vizi stessi.
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testo integrale


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