TRIBUNALE DI TIVOLI
Sentenza n. 1496/2022 del 25-10-2022
principi giuridici
Nel contratto d'opera, ai fini dell'esercizio dell'azione di garanzia per vizi, grava sul committente l'onere di provare la tempestività della denuncia dei vizi occulti, ai sensi dell'art. 2226, comma 2, c.c.; la mancata tempestiva denuncia comporta la decadenza dall'azione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Decadenza dalla Garanzia per Tardiva Denuncia dei Vizi nell'Appalto d'Opera
La pronuncia in commento trae origine da una controversia relativa all'esecuzione di lavori di riparazione su un'autovettura a seguito di un incidente stradale. Una società, committente, aveva citato in giudizio una carrozzeria, prestatrice d'opera, lamentando vizi ed imperfezioni nei lavori eseguiti e chiedendo la condanna all'eliminazione delle difformità riscontrate, oltre al risarcimento dei danni. La carrozzeria si era difesa eccependo, tra l'altro, la decadenza dal diritto alla garanzia per mancata tempestiva denuncia dei vizi, ai sensi dell'art. 2226 del codice civile, nonché la prescrizione dell'azione.
Il Giudice di ### in primo grado, aveva parzialmente accolto la domanda della committente, condannando la carrozzeria all'eliminazione delle difformità riscontrate, come accertato da una consulenza tecnica d'ufficio (CTU). Avverso tale sentenza, la carrozzeria ha proposto appello, contestando, in particolare, l'erronea qualificazione dei vizi come occulti e la conseguente ritenuta tempestività della denuncia.
Il Tribunale, in sede di appello, ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo le doglianze della carrozzeria. I giudici hanno rilevato che, sebbene i vizi riscontrati dalla CTU potessero astrattamente qualificarsi come di difficile percezione, era emerso dall'istruttoria che la committente aveva avuto conoscenza della non corretta esecuzione dei lavori già in epoca antecedente alla formale denuncia. In particolare, un testimone aveva riferito che, a seguito delle riparazioni, era stato necessario un immediato ritorno in autofficina e che, al momento del secondo ritiro dell'autovettura, si notava che il parafango non fosse allineato alla modanatura. Tale circostanza, secondo il Tribunale, dimostrava che il vizio, pur non di semplice rilevazione, aveva determinato la non allineatura del parafango alla modanatura ed era stato oggetto di interlocuzione tra le parti già un anno prima della denuncia formale.
Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto che la committente fosse decaduta dal diritto alla garanzia per tardiva denuncia dei vizi, ai sensi dell'art. 2226, comma 2, del codice civile, che impone la denuncia entro otto giorni dalla scoperta, se si tratta di vizi occulti. Di conseguenza, ha rigettato integralmente le domande proposte dalla committente, condannandola al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e ponendo a suo carico le spese di CTU.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.