TRIBUNALE DI TIVOLI
Sentenza n. 1653/2022 del 01-12-2022
principi giuridici
La sussumibilità di un bene nel patrimonio indisponibile di un ente pubblico è subordinata alla coesistenza della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico, formalizzata in un atto amministrativo che esprima la specifica volontà di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio, e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio.
Le aree espropriate al fine della costruzione di un'opera pubblica o comunque della destinazione ad un servizio pubblico entrano a far parte del patrimonio dell'ente espropriante con vincolo di indisponibilità che ne preclude il possesso ad usucapionem, anche anteriormente al completamento dell'opera.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Usucapibilità di un'Area Destinata a Pubblico Servizio: Limiti e Condizioni
La pronuncia in commento affronta la questione dell'usucapibilità di un'area di proprietà comunale, adiacente a una proprietà privata, sulla quale l'attore rivendicava il diritto di proprietà per intervenuta usucapione ventennale. L'attore fondava la sua pretesa sull'asserito possesso continuato e pacifico del terreno, manifestato attraverso attività di manutenzione e recinzione, sin dall'acquisto della sua proprietà nel 1993.
Il Comune convenuto si è opposto alla domanda, eccependo che il bene in questione rientrava nel patrimonio indisponibile dell'ente, in quanto destinato a un pubblico servizio.
Il Tribunale ha rigettato la domanda dell'attore, basando la decisione su due ordini di motivi. In primo luogo, ha rilevato la mancanza di prova in ordine all'esercizio di un possesso utile ad usucapire da parte dell'attore. In secondo luogo, ha accertato che l'area oggetto della controversia rientrava nel patrimonio indisponibile del Comune, circostanza che ne preclude l'usucapibilità.
Il giudice ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la sussumibilità di un bene nel patrimonio indisponibile richiede la compresenza di due requisiti: la manifestazione di volontà dell'ente titolare di destinare il bene a un pubblico servizio, formalizzata attraverso un atto amministrativo, e l'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio. Nel caso di specie, entrambi i requisiti sono stati ritenuti sussistenti, in quanto il Comune aveva espropriato l'area e vi aveva realizzato una scuola media, consegnata alla dirigenza scolastica e funzionante.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato la particolare destinazione urbanistica dell'area, vincolata alla realizzazione della nuova scuola, circostanza che avvalorava ulteriormente la sua natura di bene destinato a un pubblico servizio. Infine, il giudice ha richiamato il principio secondo cui le aree espropriate per la costruzione di un'opera pubblica entrano a far parte del patrimonio dell'ente espropriante con un vincolo di indisponibilità che ne preclude il possesso ad usucapionem, anche anteriormente al completamento dell'opera.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.