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TRIBUNALE DI TIVOLI

Sentenza n. 1710/2023 del 01-11-2023

principi giuridici

Il diritto alla pausa di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003 sorge qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, al fine del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.

I periodi di attesa del lavoratore, durante i quali lo stesso è tenuto a restare a disposizione del datore di lavoro per assicurare una prestazione lavorativa su richiesta, non costituiscono "periodo di riposo" ai sensi della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 2 del D.lgs. n. 66/2003, configurandosi come "orario di lavoro" indipendentemente dalle prestazioni effettivamente svolte.

Ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno, è necessario accertare, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa della condotta illegittima, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento.

Il lavoratore che agisce per il ristoro dei danni da usura psico-fisica per mancata fruizione delle pause giornaliere non è dispensato dall'onere di allegare specificamente le conseguenze pregiudizievoli patite ed il loro nesso eziologico con la mancata fruizione delle pause nell'orario di lavoro imputabile al datore.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Diritto alla Pausa Lavoro: Natura e Risarcibilità del Danno da Mancata Fruizione


La recente pronuncia del Tribunale di Tivoli affronta la questione del diritto alla pausa lavorativa e della risarcibilità del danno derivante dalla sua mancata concessione, in un contesto lavorativo particolare.
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un gruppo di lavoratori, nello specifico operatori di ambulanza, che lamentavano la mancata fruizione della pausa giornaliera di almeno dieci minuti, prevista dall'art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003 per i turni di lavoro superiori alle sei ore. I ricorrenti chiedevano l'accertamento del loro diritto alla pausa e la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito a causa della mancata fruizione.
La società resistente, ### 118, contestava la fondatezza della domanda, sostenendo che l'attività svolta dagli operatori di ambulanza fosse da considerarsi "discontinua", e quindi derogatoria rispetto alla disciplina sul diritto alla pausa. Inoltre, l'azienda evidenziava che i lavoratori usufruivano di "buoni pasto" in sostituzione della pausa e che, in ogni caso, non era configurabile alcun danno da usura psico-fisica, mancando la prova del pregiudizio.
Il Tribunale, dopo aver esaminato la normativa di riferimento e le prove testimoniali raccolte, ha accolto parzialmente il ricorso. Il giudice ha innanzitutto escluso che l'attività degli operatori di ambulanza potesse essere qualificata come "discontinua" ai sensi della legge, richiamando la giurisprudenza e gli orientamenti del Ministero del ### che escludono tale qualificazione per le attività di autista soccorritore e soccorritore di ambulanza.
Il Tribunale ha poi affrontato il nodo cruciale della natura dei periodi di attesa tra un intervento e l'altro, rilevando che, pur essendo i lavoratori dotati di aree attrezzate per gestire l'attesa in modo confortevole, tali periodi non potevano essere automaticamente considerati come periodi di riposo. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il giudice ha sottolineato che un periodo di riposo deve consentire al lavoratore di reintegrare le energie perdute e di disporre liberamente del proprio tempo, mentre nel caso di specie i lavoratori rimanevano a disposizione del datore di lavoro, pronti a intervenire in caso di emergenza.
Pertanto, il Tribunale ha accertato il diritto dei ricorrenti alla pausa giornaliera di almeno dieci minuti. Tuttavia, il giudice ha rigettato la domanda di condanna generica al risarcimento del danno, ritenendo che i lavoratori non avessero fornito la prova di aver subito un concreto pregiudizio a causa della mancata fruizione della pausa. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui, ai fini della condanna generica al risarcimento del danno, non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta del datore di lavoro, ma occorre anche accertare, sia pure in modo sommario e probabilistico, la portata dannosa di tale condotta. Nel caso di specie, i lavoratori non avevano allegato specificamente le conseguenze pregiudizievoli patite e il loro nesso causale con la mancata fruizione della pausa.
Infine, il Tribunale ha compensato le spese di lite tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento della domanda di accertamento del diritto alla pausa, del rigetto della domanda di condanna generica e della presenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti nella materia.
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testo integrale


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