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TRIBUNALE DI TIVOLI

Sentenza n. 1710/2023 del 01-11-2023

principi giuridici

Il diritto alla pausa di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003 sorge qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, al fine del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.

I periodi di attesa del lavoratore, durante i quali lo stesso è tenuto a restare a disposizione del datore di lavoro per assicurare una prestazione lavorativa su richiesta, non costituiscono "periodo di riposo" ai sensi della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 2 del D.lgs. n. 66/2003, configurandosi come "orario di lavoro" indipendentemente dalle prestazioni effettivamente svolte.

Ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno, è necessario accertare, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa della condotta illegittima, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento.

Il lavoratore che agisce per il ristoro dei danni da usura psico-fisica per mancata fruizione delle pause giornaliere non è dispensato dall'onere di allegare specificamente le conseguenze pregiudizievoli patite ed il loro nesso eziologico con la mancata fruizione delle pause nell'orario di lavoro imputabile al datore.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Diritto alla Pausa Lavoro: Natura e Risarcibilità del Danno da Mancata Fruizione


La recente pronuncia del Tribunale di Tivoli affronta la questione del diritto alla pausa lavorativa e della risarcibilità del danno derivante dalla sua mancata concessione, in un contesto lavorativo particolare.
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un gruppo di lavoratori, nello specifico operatori di ambulanza, che lamentavano la mancata fruizione della pausa giornaliera di almeno dieci minuti, prevista dall'art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003 per i turni di lavoro superiori alle sei ore. I ricorrenti chiedevano l'accertamento del loro diritto alla pausa e la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito a causa della mancata fruizione.
La società resistente, ### 118, contestava la fondatezza della domanda, sostenendo che l'attività svolta dagli operatori di ambulanza fosse da considerarsi "discontinua", e quindi derogatoria rispetto alla disciplina sul diritto alla pausa. Inoltre, l'azienda evidenziava che i lavoratori usufruivano di "buoni pasto" in sostituzione della pausa e che, in ogni caso, non era configurabile alcun danno da usura psico-fisica, mancando la prova del pregiudizio.
Il Tribunale, dopo aver esaminato la normativa di riferimento e le prove testimoniali raccolte, ha accolto parzialmente il ricorso. Il giudice ha innanzitutto escluso che l'attività degli operatori di ambulanza potesse essere qualificata come "discontinua" ai sensi della legge, richiamando la giurisprudenza e gli orientamenti del Ministero del ### che escludono tale qualificazione per le attività di autista soccorritore e soccorritore di ambulanza.
Il Tribunale ha poi affrontato il nodo cruciale della natura dei periodi di attesa tra un intervento e l'altro, rilevando che, pur essendo i lavoratori dotati di aree attrezzate per gestire l'attesa in modo confortevole, tali periodi non potevano essere automaticamente considerati come periodi di riposo. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il giudice ha sottolineato che un periodo di riposo deve consentire al lavoratore di reintegrare le energie perdute e di disporre liberamente del proprio tempo, mentre nel caso di specie i lavoratori rimanevano a disposizione del datore di lavoro, pronti a intervenire in caso di emergenza.
Pertanto, il Tribunale ha accertato il diritto dei ricorrenti alla pausa giornaliera di almeno dieci minuti. Tuttavia, il giudice ha rigettato la domanda di condanna generica al risarcimento del danno, ritenendo che i lavoratori non avessero fornito la prova di aver subito un concreto pregiudizio a causa della mancata fruizione della pausa. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui, ai fini della condanna generica al risarcimento del danno, non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta del datore di lavoro, ma occorre anche accertare, sia pure in modo sommario e probabilistico, la portata dannosa di tale condotta. Nel caso di specie, i lavoratori non avevano allegato specificamente le conseguenze pregiudizievoli patite e il loro nesso causale con la mancata fruizione della pausa.
Infine, il Tribunale ha compensato le spese di lite tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento della domanda di accertamento del diritto alla pausa, del rigetto della domanda di condanna generica e della presenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti nella materia.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

N. R.G. 1694 / 2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI ### Il Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. r.g. 1694/2021 pendente tra ### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. #### c.f. ### tutti rappresentati (C.F. ###), dall'avv. #### Ricorrente E ARES 118, (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. #### Resistente RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente iscritto a ruolo in data ### i ricorrenti in epigrafe elencati lamentano il mancato riconoscimento dell'intervallo per la pausa dovuta, ai sensi dell'art. 8 d. lgs. n. 66/2003 per un periodo minimo di 10 minuti per ogni turno che superi le 6 ore di servizio e il conseguente danno cagionato da tale mancata fruizione. 
Alla luce di quanto sopra, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a fruire della pausa giornaliera di almeno 10 minuti per il recupero delle energie psico - fisiche, per ogni turno di servizio dal dicembre 2008 sino ad oggi; b) accertare e dichiarare che i ricorrenti, operando nell'ordinario svolgimento della prestazione lavorativa, articolata su turni orari superiori alle sei ore, non hanno fruito della pausa giornaliera della durata di almeno 10 minuti, dal dicembre 2008 sino ad oggi e che, conseguentemente, i lavoratori odierni ricorrenti, non hanno potuto fruire del periodo di sosta previsto ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003; c) per l'effetto, per le ragioni tutte di cui in narrativa, condannare la società resistente al pagamento in favore dei ricorrenti di un'indennità risarcitoria, per non aver goduto della pausa lavorativa dall'anno 2008 o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa della emananda sentenza, indennità da liquidarsi in separata sede ###condanna della resistente società al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.  ### 118, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda evidenziando come l'attività svolta dai lavoratori in questione (“operatori di autombulanza”) consisterebbe in una prestazione di lavoro “discontinua”, fattispecie derogatrice alla disciplina di cui all'art. 8 d.lgs. n. 66/2003 sul diritto all'intervallo per pausa. 
Ha rilevato, altresì, che i ricorrenti hanno usufruito dei c.d. “buoni pasto” quale modalità sostitutiva della pausa e che comunque non è configurabile alcun danno da usura psico-fisica, anche per carenza di prova del pregiudizio. 
Eccepisce, infine, l'intervenuta prescrizione della pretesa. 
Nel corso del procedimento sono state assunte prove testimoniali. 
All'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa sulla base dei seguenti motivi.  1- I ricorrenti contestano la mancata fruizione della pausa finalizzata al ristoro psico - fisico nell'ambito del proprio turno di lavoro di durata superiore alle 6 ore. Da tale violazione posta in essere dal datore di lavoro, fanno discendere il diritto al risarcimento del danno.  2 -La datrice di lavoro, dal canto suo, ha chiarito che lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte dei ricorrenti debba qualificarsi quale attività discontinua, rilevando tale aspetto sotto due profili: in primo luogo si sarebbe in presenza di una chiara deroga all'art. 8 d.lgs. n. 66/2003 e, in secondo luogo, i tempi di attesa dei ricorrenti fruiti nell'ambito di aree ristoro e riposo messe a loro completa disposizione dovrebbero considerarsi rimedio sostituivo rispetto alla presunta mancata fruizione della pausa.  3- Al fine di effettuare un'analisi comparativa dei vari interessi in gioco si ritiene senz'altro utile analizzare le disposizioni normative applicabili nonché le dichiarazioni dei testi escussi.  4 -Ebbene, il quadro normativo che disciplina la fattispecie in esame può essere riassunto nei termini seguenti. ###.8 del D. Lgs. n.66/2003 prevede che: “### 8 Pause 1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. 2 . Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. 3 ### diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni”. ###.17 del medesimo decreto legislativo - invocato dall'### 118 - stabilisce che: “### 17 Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale 1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 2. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il ### per la funzione pubblica, di concerto con il ### del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento: a) alle attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro; b) alle attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone, in particolare, quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza; c) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta: 1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri; 2) del personale portuale o aeroportuale; 3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o di protezione civile; 4) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas, dell'acqua e dell'elettricità , di servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti di incenerimento; 5) di industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per ragioni tecniche; 6) di attività di ricerca e sviluppo; 7) dell'agricoltura; 8) di lavoratori operanti nei servizi regolari di trasporto passeggeri in ambito urbano ai sensi dell'articolo 10 comma 1, numero 14), 2^ periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  ###; d) in caso di sovraccarico prevedibile di attività , e in particolare: 1) nell'agricoltura; 2) nel turismo; 3) nei servizi postali; e) per personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: 1) per le attività discontinue; 2) per il servizio prestato a bordo dei treni; 3) per le attività connesse al trasporto ferroviario e che assicurano la regolarità del traffico ferroviario; f) a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di lavoro, eccezionali e imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili malgrado la diligenza osservata; g) in caso di incidente o di rischio di incidente imminente. 3. Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si può derogare alla disciplina di cui all'articolo 7: a) per l'attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore cambia squadra e non può usufruire tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva di periodi di riposo giornaliero; b) per le attività caratterizzate da periodo di lavoro frazionati durante la giornata, in particolare del personale addetto alle attività di pulizie. 4. Le deroghe previste nei commi 1, 2 e 3 possono essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata. 5. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta: a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo; b) di manodopera familiare; c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose; d) di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di tele-lavoro. 6. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, non si applicano al personale mobile. Per il personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovano applicazione le relative disposizioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 14 febbraio 1958, n. 138. 6-bis. (###. 30 OTTOBRE 2014, N. 161)”. È poi circostanza pacifica il fatto che la contrattazione collettiva o i decreti ministeriali non abbiano disciplinato la materia per cui è causa.  5- Una delle prime doglianze della parte resistente è relativa al fatto che i lavoratori debbano qualificarsi (proprio in considerazione dei lunghi tempi di attesa tra una chiamata e l'altra) quali lavoratori discontinui e che come tali sarebbero esclusi dall'applicazione dell'articolo 8 su citato, rientrando nelle deroghe del successivo articolo 17.  6- Al riguardo va però detto che, in realtà, nel nostro ordinamento è previsto un elenco tassativo all'interno del R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1° del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 e dalla lettura dello stesso emerge che non sono comprese le attività svolte dai ricorrenti. Lo stesso Ministero del ### con l'interpello n. 7 del 30 gennaio 2014, ha inoltre confermato che le attività di autista soccorritore e soccorritore di ambulanza non rientrano nel ### citato. Invero i ricorrenti, seppur costretti ad attese ed inoperatività lavorativa fisiologicamente correlata alla tipologia di lavoro svolto, permangono pur sempre in un regime di “disponibilità” del datore, e dunque non si verifica a livello psicologico quel mutamento consapevole tra l'inizio e la fine del lavoro più propriamente inteso.  7- Ciò che caratterizza il lavoro dei ricorrenti è, piuttosto, la presenza di diverse fasi di attesa e, proprio in virtù di tale condizione, occorre verificare se la stessa possa ritenersi ex se quale rimedio sostitutivo alla mancata fruizione della pausa.  8- Analizzando le testimonianze assunte nel corso del giudizio si è potuto constatare come in concreto di articola e svolge l'attività anche con riferimento alla fase di attesa tra un intervento e l'altro.  9- Il teste ### ha dichiarato: “Io lavoro per la resistente dal 99. 
Orari 8 - 20 e 20 - 8. Domani faccio il giorno dalle 7 e 52 e poi il giorno dopo faccio notte. Noi arriviamo in postazione prendiamo consegne dal colleghe, adesso abbiamo il tablet e poi chiedo le consegne se è tutto apposto nell'ambulanza e la controllo ossigeno, aspiratore e tutti i materiali poi verifico i salva vita, glucosio adrenalina, se la macchina della glicemia funziona e poi pulisco ambulanza e mi metto in attesa attiva ad aspettare la chiamata in una postazione ad olevano romano. È una vera e propria casetta dove si aspetta. Abbiamo dei bagni e delle docce per lavarsi nel caso di vomito. 
Ci sono infermieri autista e ausiliare. Noi abbiamo persone come il barelliere. Si può portare persone che pesano. Noi siamo in attesa e attiva e io faccio un corso e possiamo leggere anche un libro. Io non conosco il ### ma gli altri sono tutti miei colleghi (di lollis, mancini in pensione li conosco). Ci sono infermieri, autisti. Di lollis e molinari sono infermieri. Io non ho fatto causa. Quando ci allontaniamo dalla postazione è perché stiamo facendo carburante e ci possono chiamare in quel caso al cellulare ed io avviso che sto facendo carburante. Con il tablet ci mandano indirizzo nome e cognome e si assicurano che sia arrivato”.  10- Il teste di parte resistente ### marco ha dichiarato: “Io lavoro per ares e sono infermiere ex posizione organizzativa della macroarea di rieti che in questo momento si occupa anche di subiaco tivoli e palombara da luglio 2021. Io conosco le postazioni dagli atti che ho a disposizione e confermo i dati forniti da ### che mi hanno dato con quanti soccorsi fanno. Ho degli appunti forniti in ordine all'oggetto della controversia. Io conosco le postazioni cui sono adibiti i ricorrenti. Io ci vado ogni 10 giorni. Ci sono le postazioni di attesa con una stanza dove si attende la richiesta di soccorso stanza riposo, servizi igienici, angolo ristoro dove possono consumare il pasto poi. Quando entrano in servizio fanno un check list dell'ambulanza e poi restano in attesa e quando la centrale comunica il soccorso vanno. Hanno il buono pasto quando superano le 8 ore di 4 ### e 13. Hanno turni di 12 ore. La media di soccorsi io ogni tanto vado e vedo posso confermare i dati della resistente: nel 2018 fanno circa 10 soccorsi nelle 24 ore a tivoli; ad olevano 3.3: conferma il capitolo f.###. ### non lo conosco”.  11- Il teste di parte resistente ### ha affermato che “Io lavoro per ares da otto anni e sono coordinatore infermieristico per val montone, olevano e zagarolo. Io vado di persona nelle postazioni. La mia dimora fissa è valomontone e poi 2 o 3 volte vado nelle altre. Le postazioni sono dotate di sale dedicate di diverse attività: in una c'è una radio e un pc con una stampante, c'è una sala ristoro dove si può prepare il pranzo o riscaldare, sale riposo con poltrone relax sono delle sale ulteriori rispetto a quella di attesa e vengono usate nell'inattività, bagni, spogliatoio. 
La nostra attività è di attesa. Inizia il turno lavorativo in cui ogni operatore ha la sua competenza, l'infermiere deve fare una check list del mezzo affinchè sia efficiente, gli operatori tecnici si occupano della pulizia e gli autisti di olio, acqua gomme. Alla fine della check list sono in postazione e attendono. Conosco il lucarelli claudio e so che lui faceva 6 ore ed era di supporto agli operatori rientranti dal soccorso. La media dei soccorsi cambia da postazione a postazione. Tivoli compie il maggior numero di soccorso circa 5 soccorsi nelle 12 ore. Olevano 2 e zagarolo 3” 12- Il teste di parte ricorrente ### ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Io lavoravo per ares e ci ho lavorato dal 99. Orario di 12 ore dalle 8 alle 20 dalle 20 alle 8. Per un periodo facevamo tre turni. Io ero infermiere. Dopo aver timbrato controllo mezzo e in attesa della chiamata sul cellulare o telefono fisso. ### una postazione di sala d'ascolto. Io ho conosciuto il ricorrente faceva l'autista a tivoli. 
Io lavoravo a subiaco e la media è 3 al giorno di durata di un'ora - un'ora e mezzo. A tivoli dove è il ricorrente c'è una mole di lavoro maggiore so che facevano 6 o 7 soccorsi al giorno. Adr io ero su subiaco e arsoli. Non ci potevamo allontanarci dalla postazione. Anche se prendevamo il caffè eravamo con il cellulare. Non c'era pausa pranzo effettiva anche se arrivava una chiamata lasciavamo tutto la. I nomi dei colleghi di ### erano ### di ####### segatori ### grossomodo erano questi. Stavamo in mancanza di personale ### mancini, troia, falconi, ### santino e un altro ####, barellieri, #### anni, #### maria ### ADR nelle altre postazioni le modalità di svolgimento erano le stesse mi capitava di andare in sostituzione”.  13- Ora a ben vedere, ciò che è emerso nella gestione lavorativa in concreto è che effettivamente i lavoratori avessero a disposizione delle aree attrezzate in modo tale da poter gestire l'attesa in un'ottica di massimizzazione del confort. Tale organizzazione dei tempi di attesa non consente però, a parere del giudicante, di ritenere automaticamente presente il periodo di riposo spettante ai lavoratori.  14- Ai sensi dell'art. 2 della ###/2003 /88 (e dell'art. 2 del D.lgs.  66/2003), si intende per “periodo di riposo” qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro, mentre per “orario di lavoro” qualsiasi periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del suo datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue fu 3 I considerando 4 e 5 della direttiva 2003/88 enunciano:“(4) Il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico. (5) Tutti i lavoratori dovrebbero avere periodi di riposo adeguati. Il concetto di "riposo" deve essere espresso in unità di tempo, vale a dire in giorni, ore e frazioni d'ora. I lavoratori dell'[### devono beneficiare di periodi minimi di riposo giornaliero, settimanale e annuale e di adeguati periodi di pausa. (...)”. ### 1 di tale direttiva così dispone: “1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro. 2. La presente direttiva si applica: a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro; e b) a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro.(...)”. ### 2 di detta direttiva, intitolato «### prevede quanto segue: «Ai sensi della presente direttiva si intende per: 1. "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali; 2. "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;(...) 5. "lavoro a turni": qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, ed il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro ad ore differenti su un periodo determinato di giorni o settimane;(...)”. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2003/88, intitolato “Pausa”: “### membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore, di una pausa le cui modalità e, in particolare, la cui durata e condizioni di concessione sono fissate da contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali o, in loro assenza, dalla legislazione nazionale”.  15- ### 8 del d.lgs. 66/2003, in linea con tale direttiva è stato oggetto di diverse pronunce della Suprema Corte di Cassazione ( cfr. Cass. sez. lav., 2 marzo 2009, n. 5023) che ha sostenuto come “un periodo di riposo, per poter essere considerato tale, non può limitarsi ad una momentanea astensione dal lavoro, ma deve consentire al lavoratore la reintegrazione delle energie perdute e tale principio vale anche nei casi di autisti e di lavoro discontinuo”. Ed ancora, “Il criterio distintivo, infatti, fra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e semplice temporanea inattività, computabile ad altri fini, consiste nella differente condizione in cui si trova il lavoratore, il quale, nel primo caso, può disporre liberamente di sé stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede del lavoro o a subire una qualche limitazione mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza lavoro per ogni richiesta o necessità.” (Cass. civ., 30 gennaio 1974, n. 253).  16- Nella fattispecie concreta che si sta esaminando, i lavoratori durante le pause, rendono una sorta di “servizio di guardia”, termine che si riferisce genericamente all'insieme dei periodi nel corso dei quali il lavoratore resta a disposizione del suo datore di lavoro al fine di poter assicurare una prestazione di lavoro, su domanda di quest'ultimo.  17- Al riguardo la Corte di Giustizia (cfr. Corte di ###-UE - Sentenza 09 settembre 2021, n. C-107/19) ha chiarito recentemente come un periodo durante il quale nessuna attività viene effettivamente esercitata dal lavoratore a beneficio del suo datore di lavoro non costituisce necessariamente un “periodo di riposo” ai fini dell'applicazione della direttiva 2003/88 (sentenza del 9 marzo 2021, ### C-344/19, EU:C:2021). Un siffatto periodo deve essere qualificato come “orario di lavoro”, ai sensi della direttiva 2003/88, indipendentemente dalle prestazioni di lavoro realmente svolte dal lavoratore (sentenza del 9 marzo 2021, ### C-344/19, EU:C:2021:182). Ed infatti, “un periodo di guardia durante il quale il termine imposto al lavoratore per rimettersi al lavoro è limitato ad alcuni minuti, deve, in linea di principio, essere considerato, nella sua interezza, come “orario di lavoro”, ai sensi di detta direttiva, dato che il lavoratore, in quest'ultimo caso, è in pratica fortemente dissuaso dal pianificare una qualsiasi attività di svago, anche di breve durata” [sentenza del 9 marzo 2021, ### (### di guardia in un luogo remoto), C-344/19, EU:C:2021:182, punto 48]. Sempre la Corte di Giustizia ha sottolineato come l'impatto di un tale periodo di reazione deve essere valutato “al termine di un'analisi concreta, che tenga conto, se del caso, degli altri vincoli che sono imposti al lavoratore, così come delle agevolazioni che gli sono concesse, nel corso del suo periodo di guardia” [sentenza del 9 marzo 2021, ### (### di guardia in un luogo remoto), C-344/19, EU:C:2021:182).  18- Peraltro, la frequenza in base alla quale i ricorrenti sono chiamati ad intervenire in caso di emergenza, non può portare al risultato che i periodi di attesa siano considerati come periodi di riposo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, qualora l'impatto del termine imposto al lavoratore per riprendere le proprie attività professionali sia tale da essere sufficiente per limitare, in modo oggettivo e assai significativo, la facoltà che egli ha di gestire liberamente, nel corso di tali periodi, il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti (sentenza del 9 marzo 2021, ### (### di guardia in un luogo remoto) (C-344/19, EU:C:2021:182), punto 54).  19- È importante aggiungere, a questo proposito, che la natura imprevedibile delle possibili interruzioni della pausa può avere un ulteriore effetto limitativo della capacità del lavoratore di gestire liberamente tale tempo. Infatti, l'incertezza che ne deriva è tale da porre tale lavoratore in uno stato di allerta permanente (cfr. Corte di ###-UE - Sentenza 09 settembre 2021, n. C-107/19).  20- Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, “l'articolo 2 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che la pausa concessa a un lavoratore durante il suo orario di lavoro giornaliero, durante la quale egli, se necessario, deve essere pronto a partire per un intervento entro due minuti, costituisce “orario di lavoro”, ai sensi di tale disposizione, quando da una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti risulta che i vincoli imposti a detto lavoratore durante la pausa di cui trattasi sono di natura tale da pregiudicare in modo oggettivo e assai significativo la facoltà, per quest'ultimo, di gestire liberamente il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare tale tempo ai propri interessi”. Per tale ragione deve ritenersi che tutti ricorrenti avessero diritto fin dal dicembre 2008 alla pausa e chi di loro è ancora in servizio possa vantare tale diritto anche tutt'oggi ( non risultano in servizio i seguenti lavortaori ################# e ###.  21- Non rileva poi la circostanza che i ricorrenti fruiscano di buoni pasto, poiché oggetto del presente giudizio è la diversa fattispecie della sosta di dieci minuti per ogni sei ore di lavoro, di talché l'eventuale sosta per la fruizione del pasto - peraltro non provata - risulterebbe irrilevante in quanto non riguardante il differente profilo della salvaguardia delle energie psico-fisiche dei lavoratori oggetto del presente giudizio.  22- Ebbene, valutato positivamente l'an della pretesa, non resta che comprendere se la richiesta risarcitoria formulata dai ricorrenti - in termini di condanna generica - possa trovare accoglimento. Come correttamente opinato dalla giurisprudenza di legittimità “### del convenuto alla domanda di condanna generica al risarcimento del danno è ammissibile ed impone al giudice di stabilire se il pregiudizio si sia verificato o meno con certezza e non con semplice probabilità, con la conseguenza che l'accertamento negativo di detto danno preclude la prosecuzione della pretesa attorea in una seconda fase o in un successivo giudizio. Tale prosecuzione è, invece, legittima ove siffatto accertamento, pur condotto in termini di certezza e non di probabilità, dia esito positivo, ma sia nondimeno necessario quantificare in concreto il pregiudizio in esame in una separata fase od in un distinto giudizio. (Cass. civ. n. 4653/2021 Rigetta, CORTE D'###, 28/05/2018). Ed ancora “Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato. Nel caso di condanna generica, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all'"an debeatur" e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto ne costituiscono il presupposto”. (Rigetta, CORTE D'###, 22/01/2013).  23- Seguendo gli orientamenti su richiamati, se ne può desumere che la richiesta di una condanna generica non significa eliminare completamente l'onere probatorio in riferimento alla sussistenza del danno ma semplicemente rimandare al futuro la relativa liquidazione. In altri termini, seppur in vista di una condanna generica, l'attore dovrà comunque procedere con le dovute allegazioni finalizzate alla configurazione del danno sia pur in termini di concreta probabilità. Tra l'altro - in casi analoghi - è stato deciso che: “il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici” (Cass. civ. n. 2886/2014). Un analogo principio, sia pure espresso con riferimento ad una fattispecie diversa e non perfettamente sovrapponibile alla presente (indebita procrastinazione del collocamento a riposo del dipendente), era stato espresso da Cass. civ. n. 17179/2006: “### alla censura concernente il profilo del danno in sé da prolungamento dell'attività lavorativa, deve anzitutto escludersi che corrisponda a standards sociali riconosciuti (esprimibili nel sistema giuridico attraverso lo strumento del fatto notorio) la tesi che il prolungamento dell'attività lavorativa sia di per sé fonte di pregiudizio, essendo anzi riscontrabile la tendenza verso un sempre maggiore coinvolgimento nella vita di lavoro di persone di età avanzata. Vale inoltre tener conto del recente orientamento espresso dalle ### (sent. 14 marzo 2006. n. 6572) in tema di prova del danno da dequalificazione professionale, potendo dedursene che se anche un tipico danno riguardante il valore intrinseco del soggetto, colpito in sostanza nella propria dignità di lavoratore, è ora ritenuto bisognoso di prova in concreto, non essendo sufficiente il mero fatto lesivo, una diversa soluzione non sarebbe giustificata per un pregiudizio di portata senz'altro inferiore”.  24- Alla luce dell'orientamento richiamato, quindi, il lavoratore che agisce per il ristoro dei danni da usura psico-fisica per mancata fruizione delle pause giornaliere non può ritenersi dispensato dall'onere di allegare specificamente le conseguenze pregiudizievoli patite ed il loro nesso eziologico con la mancata fruizione delle pause nell'orario di lavoro imputabile al datore, e ciò a prescindere dalla configurabilità del cd. danno-evento da lesione di un interesse costituzionalmente protetto e dalla prova del quantum del risarcimento. Anche a voler ammettere una liquidazione equitativa dei danni ai sensi dell'art. 1226 c.c., se del caso mediante l'utilizzo dei parametri individuati dalla giurisprudenza, la liquidazione del quantum presuppone che siano compiutamente allegati e provati - anche mediante presunzioni semplici - i danniconseguenza, la cui effettiva sussistenza costituisce un prius logico-giuridico rispetto alla quantificazione dell'obbligazione risarcitoria.  25- Non può non evidenziarsi che ciò che richiedono in tale sede i ricorrenti è comunque l'accertamento della sussistenza di un danno, che, come tale, segue i relativi principi in tema di onere della prova, lasciando fuori dalla portata applicativa degli stessi esclusivamente la relativa quantificazione.  26-### di prova sul punto non consente di accogliere la su menzionata richiesta risarcitoria.  27-Le spese di lite vengono compensate tra le parti stante l'accoglimento della domanda di accertamento della pretesa, il rigetto della domanda di condanna generica e la presenza nel distretto di precedenti giurisprudenziali sia di accoglimento che di rigetto di analoghe pretese.  P.Q.M.  Il Tribunale, disattesa ogni istanza ed eccezione, così provvede: 1) accerta e dichiara che i ricorrenti, operando nell'ordinario svolgimento della prestazione lavorativa, articolata su turni orari superiori alle sei ore, avevano diritto fin dal 2008 ed hanno tutt'ora diritto alla pausa giornaliera della durata di almeno 10 minuti sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003; 2) rigetta per la restante parte il ricorso; 3) compensa le spese di lite di lite tra le parti. 
Tivoli, 01/11/2023 ### n. 1694/2021

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