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TRIBUNALE DI TIVOLI

Sentenza n. 358/2025 del 11-04-2025

principi giuridici

La clausola che prevede, in caso di recesso anticipato del cliente da un contratto di consulenza, il pagamento di una somma di denaro a favore del consulente, configura una multa penitenziale ai sensi dell'art. 1373, comma 3, c.c., e non una clausola penale ex art. 1382 c.c., attribuendo alle parti il diritto potestativo di recedere, il cui esercizio comporta l'obbligo di corrispondere un corrispettivo.

Ai fini dell'applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., è onere della parte che eccepisce l'inefficacia di una clausola contrattuale provare che il contratto è stato concluso per adesione, ossia mediante l'accettazione di condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente dall'altro contraente per una pluralità indefinita di rapporti, escludendo una trattativa negoziale.

La liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone l'accertamento dell'esistenza di un danno risarcibile, il cui onere probatorio grava sul danneggiato, e l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi, non supplendo alla mancanza di allegazione e prova del danno stesso.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Validità della clausola penale e recesso anticipato in un contratto di consulenza SEO


La pronuncia in esame affronta la questione della validità di una clausola contrattuale, qualificata come multa penitenziale, inserita in un contratto di consulenza SEO e digital marketing, e le conseguenze del recesso anticipato da parte del cliente.
La vicenda trae origine da un accordo stipulato tra due società, una fornitrice di servizi di consulenza SEO e digital marketing e l'altra operante nel settore dell'e-commerce. Il contratto, della durata di diversi anni, prevedeva un corrispettivo misto, composto da un canone fisso e da una percentuale sul fatturato generato dal sito web del cliente. Successivamente, il cliente recedeva unilateralmente dal contratto, determinando una controversia in merito alla debenza di una somma di denaro prevista contrattualmente in caso di recesso anticipato.
La società di consulenza adiva il Tribunale per ottenere il pagamento di tale somma, sostenendo che il recesso era avvenuto senza un valido motivo e che, pertanto, la clausola contrattuale, qualificata come penale, era pienamente efficace. La società cliente si difendeva eccependo, tra l'altro, la natura vessatoria della clausola e la sua conseguente nullità per mancanza di specifica sottoscrizione, nonché la sopravvenuta eccessiva onerosità del contratto e l'inadempimento della società di consulenza.
Il Tribunale, preliminarmente, ha riqualificato la clausola contrattuale, ritenendo che non si trattasse di una vera e propria clausola penale, volta a liquidare preventivamente il danno da inadempimento, bensì di una multa penitenziale, ai sensi dell'art. 1373 comma 3 c.c., ovvero un corrispettivo da versare per l'esercizio del diritto di recesso.
Il Giudice ha poi esaminato l'eccezione di nullità della clausola per mancanza di specifica sottoscrizione, rilevando che, nel caso di specie, non trovavano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c., in quanto non era stata fornita la prova che il contratto fosse stato predisposto unilateralmente dalla società di consulenza, secondo uno schema destinato a regolare una pluralità indefinita di rapporti. Al contrario, è emerso che vi era stata una trattativa tra le parti in merito ai contenuti dell'accordo.
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto valida ed efficace la clausola contrattuale che prevedeva il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso anticipato da parte del cliente e, di conseguenza, ha accolto la domanda della società di consulenza, condannando il cliente al pagamento della somma pattuita. Il Tribunale ha invece rigettato la domanda di risarcimento danni per il presunto deprezzamento del negozio online, non avendo l'attrice fornito elementi probatori a sostegno di tale pretesa.
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testo integrale


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