TRIBUNALE DI TORINO
Sentenza n. 12/2017 del 08-02-2017
principi giuridici
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è esclusa qualora la situazione di pericolo, pur connessa alla struttura o alle pertinenze della strada, sia percepibile e superabile con l'ordinaria diligenza dal danneggiato, tenuto conto che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino a interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Responsabilità da custodia e condotta del danneggiato: un'analisi del nesso causale in incidenti su strade sterrate
Una recente pronuncia del Tribunale Ordinario di Torino ha affrontato un caso di responsabilità civile derivante da un incidente occorso su una strada sterrata all'interno di un parco naturale. La vicenda trae origine da un sinistro in cui un ciclista, successivamente deceduto a causa delle lesioni riportate, urtava una sbarra posta a chiusura di una strada comunale. Gli eredi del ciclista hanno citato in giudizio il Comune e l'Ente di gestione delle aree protette, invocando la responsabilità per omessa custodia del tratto di strada e della sbarra, sostenendo che quest'ultima fosse priva di adeguata segnalazione e quindi causa delle lesioni mortali.
Il Tribunale, pur riconoscendo la presenza della sbarra come elemento oggettivo correlato all'incidente, ha rigettato la domanda risarcitoria. La decisione si fonda su un'attenta analisi del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, con particolare riguardo alla condotta del danneggiato. Il giudice ha evidenziato come la strada, pur essendo sterrata, presentasse un'ampia visibilità e assenza di curve significative nelle immediate vicinanze della sbarra. Inoltre, è stato considerato che l'incidente si è verificato in pieno giorno, in condizioni di buona luminosità, e che il ciclista era un frequentatore dei luoghi, consapevole della presenza della sbarra, avendola notata poco prima.
Il Tribunale ha quindi concluso che la condotta del ciclista, valutata come imperita o negligente, ha assunto un ruolo preminente nella dinamica dell'incidente, interrompendo il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. In altre parole, la presenza della sbarra, pur costituendo un ostacolo, non rappresentava una condizione di intrinseco pericolo tale da generare una responsabilità per omessa custodia in capo agli enti convenuti. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui, in situazioni in cui la situazione di pericolo è prevedibile e superabile con l'ordinaria diligenza, l'eventuale comportamento imprudente del danneggiato può interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso.
La sentenza sottolinea l'importanza di valutare attentamente le circostanze concrete del caso, con particolare riguardo alla condotta del danneggiato, al fine di accertare la sussistenza del nesso causale e la conseguente responsabilità per custodia. La decisione ribadisce che la responsabilità per custodia non è automatica, ma richiede una valutazione complessa che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti, inclusa la prevedibilità ed evitabilità del pericolo da parte del danneggiato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.