TRIBUNALE DI TORINO
Sentenza n. 5185/2018 del 12-11-2018
principi giuridici
Integra atto di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c., la condotta dell'impresa che, avvalendosi di un ex dipendente di un'azienda concorrente, acceda illegittimamente e ripetutamente al complesso dei dati aziendali-commerciali di quest'ultima, indipendentemente dal carattere originale dei dati stessi.
La mancata precisa individuazione del know-how asseritamente sottratto preclude la configurabilità dell'illecito di violazione di segreti commerciali ex artt. 98 e 99 c.p.i.
Non integra storno di dipendenti, ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c., la mera assunzione di personale proveniente da un'azienda concorrente, in assenza di prova di un'attività di induzione al recesso posta in essere dal nuovo datore di lavoro e dell'animus nocendi volto a danneggiare l'impresa concorrente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Concorrenza Sleale e Tutela delle Informazioni Aziendali: Un Caso di Accesso Illegittimo a Dati Commerciali
Una società operante nel settore della produzione di macchine per la lavorazione di formaggi a pasta filata ha citato in giudizio un'altra impresa del medesimo settore e alcuni ex dipendenti, contestando la sottrazione, divulgazione e utilizzazione di informazioni aziendali riservate, nonché lo storno di dipendenti. La società attrice sosteneva che l'impresa convenuta, con la collaborazione degli ex dipendenti, avesse illecitamente acquisito il suo know-how tecnico e commerciale per avviare una linea di produzione concorrente.
Il Tribunale, pur respingendo gran parte delle domande avanzate dall'attrice, ha accertato la responsabilità dell'impresa convenuta e di uno degli ex dipendenti per atti di concorrenza sleale. In particolare, è stato ritenuto scorretto e contrario ai principi di correttezza professionale l'accesso ripetuto e prolungato, da parte dell'ex dipendente, al sistema informatico della società attrice contenente dati commerciali, mentre era già alle dipendenze dell'impresa concorrente. Il Tribunale ha evidenziato che tale condotta, indipendentemente dall'originalità dei dati e dall'esistenza di pregressi rapporti di collaborazione, costituisce un illecito concorrenziale, in quanto consente all'impresa concorrente di acquisire indebitamente informazioni riservate sull'organizzazione e le strategie commerciali dell'altra impresa.
Tuttavia, il Tribunale ha respinto le accuse di violazione di segreti industriali e di storno di dipendenti. In merito alla violazione di segreti industriali, i giudici hanno rilevato la mancata precisa individuazione, da parte della società attrice, del know-how asseritamente sottratto, limitandosi a produrre una vasta mole di documenti senza specificare le caratteristiche, la rilevanza e il valore economico di ciascuna informazione. Quanto allo storno di dipendenti, il Tribunale ha ritenuto non provato l'intento doloso dell'impresa convenuta di danneggiare la società attrice, considerando il numero limitato di dipendenti coinvolti, le motivazioni alla base delle dimissioni (legate a preoccupazioni per le politiche aziendali successive all'acquisizione da parte di un gruppo multinazionale) e l'assenza di prove di un diretto coinvolgimento dell'impresa convenuta nell'indurre i dipendenti a lasciare la società attrice.
Di conseguenza, il Tribunale ha rigettato le domande di inibitoria all'utilizzo delle informazioni riservate, di risarcimento dei danni, di applicazione di penali e di pubblicazione della sentenza, in quanto conseguenti alle domande principali respinte. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, tenendo conto della parziale soccombenza reciproca.
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