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TRIBUNALE DI TORINO

Sentenza n. 976/2019 del 01-03-2019

principi giuridici

La costruzione realizzata in violazione delle distanze legali configura un'ipotesi di evizione parziale, ai sensi dell'art. 1484 c.c., qualora dall'accoglimento della domanda volta al rispetto di tali distanze derivi una diminuzione quantitativa della consistenza del bene compravenduto, consistente nella necessità di demolizione parziale dello stesso.

Il danno da mancato rispetto delle distanze legali è in re ipsa, identificandosi con l'indebito asservimento del fondo del vicino e, quindi, con una temporanea diminuzione del valore della proprietà, senza necessità di specifica attività probatoria.

In tema di servitù per destinazione del padre di famiglia, ai fini della relativa costituzione, è necessario che, al momento della divisione della proprietà tra più soggetti, esistano opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù, tali da rendere manifesto lo stato di asservimento di un fondo a vantaggio dell'altro.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Violazione delle Distanze Legali e Garanzia per Evizione in Compravendita Immobiliare


Una recente pronuncia del Tribunale di ### ha affrontato una complessa vicenda riguardante la violazione delle distanze legali tra edifici e le conseguenti implicazioni in un contratto di compravendita immobiliare.
La controversia è nata da un'azione promossa dal proprietario di un immobile che lamentava la costruzione, da parte dei proprietari del fondo confinante, di un edificio a distanza inferiore a quella prescritta dalla legge e dai regolamenti edilizi locali. L'attore contestava, inoltre, l'occupazione parziale di un'area comune destinata al transito, nonché la presenza di vedute illegittime e lo stillicidio di acque meteoriche sulla sua proprietà.
I convenuti, acquirenti dell'immobile contestato, si difendevano sostenendo la regolarità delle costruzioni, realizzate in forza di permessi amministrativi, e chiamavano in causa il loro venditore, nonché la società che aveva eseguito i lavori di edificazione, chiedendo di essere manlevati da eventuali condanne. Il venditore eccepiva, a sua volta, la decadenza dalla garanzia per vizi e la prescrizione dell'azione, contestando la sussistenza dei vizi stessi.
Il Tribunale, esaminati gli atti e le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha accertato la violazione delle distanze legali, condannando i convenuti alla demolizione della porzione di edificio realizzata in difformità dalle prescrizioni normative. I giudici hanno rilevato che la costruzione, realizzata in aderenza all'immobile dell'attore e al di sopra dell'area comune, non rispettava le distanze minime previste dal codice civile e dal regolamento edilizio comunale.
La sentenza ha poi affrontato il tema della responsabilità del venditore e della società costruttrice. Il Tribunale ha qualificato la situazione come un'ipotesi di evizione parziale, in quanto l'acquirente si vedeva costretto a demolire una parte significativa dell'immobile acquistato. Di conseguenza, è stata dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita, con condanna del venditore alla restituzione del prezzo e al risarcimento dei danni subiti dagli acquirenti, consistenti negli interessi passivi sul mutuo e nelle spese notarili.
Infine, il Tribunale ha accolto la domanda di manleva formulata dagli acquirenti nei confronti del venditore, condannandolo a tenerli indenni da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'accoglimento delle domande dell'attore, comprese le spese di demolizione e le spese legali. La domanda di manleva nei confronti della società costruttrice è stata, invece, rigettata, in quanto la garanzia per evizione operava solo nei confronti del venditore.
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testo integrale


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