TRIBUNALE DI TORINO
Sentenza n. 3075/2020 del 18-09-2020
principi giuridici
L'azione di annullamento della donazione per errore sul motivo, ai sensi dell'art. 787 c.c., è infondata qualora il motivo, pur falso, sia conosciuto dal donante, non configurandosi in tal caso un errore rilevante ai fini dell'invalidità dell'atto.
La mera intenzione di escludere determinati beni dalla successione, mediante donazione compiuta in vita, non integra motivo illecito ai sensi dell'art. 788 c.c., non violando tale condotta norme imperative o di ordine pubblico in materia di successione necessaria.
La liberalità effettuata in favore di un solo figlio, consistente nell'attribuzione dell'intero patrimonio immobiliare, non rientra nella fattispecie di cui all'art. 770, comma 2, c.c., in assenza di un uso o costume sociale che imponga tale attribuzione in ragione della convivenza o dell'assistenza prestata ai genitori.
In caso di conto corrente cointestato, la presunzione di parità delle quote di cui all'art. 1298 c.c. può essere superata dalla prova, gravante sulla parte che la contesta, della diversa provenienza delle somme depositate.
L'approvazione dell'operato del mandatario, desumibile dal comportamento del mandante protrattosi nel tempo e dalla mancata contestazione delle operazioni compiute, preclude la possibilità di richiedere il rendiconto delle somme prelevate e la loro restituzione.
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testo integrale
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sintesi e commento
Donazione Remuneratoria e Tutela dei Legittimari: un Equilibrio Delicato
La pronuncia in commento affronta una complessa vicenda successoria, originata da un testamento olografo che designava una figlia come unica erede e da una successiva donazione, da parte del testatore, di rilevanti quote immobiliari alla medesima figlia. Gli altri figli del de cuius hanno contestato la validità della donazione e del testamento, ritenendo lesa la loro quota di legittima.
Il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi, in via preliminare, sulla natura della donazione, qualificata nell'atto come "remuneratoria" ai sensi dell'articolo 770, comma 2, del codice civile, in quanto effettuata "in occasione dei servizi resi" dalla figlia al padre e alla madre per l'assistenza prestata negli anni. Gli attori hanno sostenuto che tale qualificazione fosse errata, trattandosi in realtà di una donazione ordinaria, soggetta a riduzione per lesione di legittima.
Il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per la configurazione della liberalità d'uso, sottolineando l'assenza di un costume sociale o familiare che giustificasse l'attribuzione dell'intero patrimonio immobiliare a un solo figlio in ragione dell'assistenza prestata ai genitori. Ha inoltre evidenziato la sproporzione tra i servizi resi e il valore dei beni donati, ritenendo che l'assistenza fornita dalla figlia rientrasse nell'ordinario adempimento dei doveri morali e affettivi verso i genitori anziani. Di conseguenza, la donazione è stata riqualificata come donazione ordinaria, potenzialmente soggetta a riduzione.
Il Tribunale ha poi esaminato le ulteriori contestazioni degli attori, relative alla nullità della donazione per errore sul motivo, motivo illecito e patto successorio. Tali contestazioni sono state respinte. In particolare, il Tribunale ha rilevato che l'intento di escludere alcuni beni dalla successione, donandoli prima del decesso, non costituisce motivo illecito, in quanto le disposizioni in materia di successione necessaria non sono norme imperative la cui violazione comporta la nullità dell'atto.
Il Tribunale ha inoltre affrontato la questione dei prelievi effettuati dalla convenuta dai conti correnti cointestati con i genitori, alimentati dalle pensioni di questi ultimi. Ha accertato che la convenuta agiva in qualità di mandataria dei genitori, con l'obbligo di rimettere ai mandanti le somme prelevate. Tuttavia, in assenza di contestazioni da parte dei genitori circa i prelievi effettuati, il Tribunale ha ritenuto approvato l'operato della mandataria, escludendo la sussistenza di un credito della massa ereditaria.
Diversamente, il Tribunale ha accertato che la convenuta aveva prelevato la somma di ### da un libretto di risparmio cointestato con il padre, somma pervenuta al de cuius a titolo di risarcimento del danno. In assenza di prova di una donazione di tale somma alla figlia, il Tribunale ha ritenuto sussistente un credito della massa ereditaria nei confronti della convenuta.
Analogamente, il Tribunale ha accertato che la convenuta aveva riscosso buoni postali cointestati con il padre, trattenendo l'intero importo. In applicazione della presunzione di contitolarità al 50%, il Tribunale ha ritenuto sussistente un credito della massa ereditaria pari alla metà delle somme riscosse.
Infine, il Tribunale ha esaminato le spese sostenute dalla convenuta per le successioni dei genitori, riconoscendo alcuni debiti della massa ereditaria e rigettandone altri per mancanza di prova o per non pertinenza.
In definitiva, il Tribunale ha emesso una sentenza non definitiva, accertando parzialmente la composizione dell'asse ereditario e rimettendo la causa in istruttoria per la quantificazione delle quote immobiliari, la valutazione dei beni donati e la conseguente decisione sull'azione di riduzione per lesione di legittima.
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