TRIBUNALE DI TORINO
Sentenza n. 3924/2020 del 13-11-2020
principi giuridici
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, qualora l'area di cantiere risulti delimitata e segnalata, ma non completamente chiusa con barriere idonee a impedire l'accesso, la condotta del danneggiato che acceda all'area in violazione del divieto di transito integra un concorso colposo nella causazione del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., la cui entità va determinata in ragione del grado di diligenza esigibile e della prevedibilità dell'evento dannoso.
In tema di liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, in assenza di criteri normativi specifici, il giudice può fare riferimento ai criteri di elaborazione giurisprudenziale, quali le tabelle del Tribunale di Milano, da considerarsi quale valore equo, personalizzabile in ragione delle peculiarità del caso concreto, purché siano allegate e provate specifiche circostanze che abbiano determinato conseguenze dannose diverse e ulteriori rispetto a quelle ordinariamente connesse al tipo di invalidità riportata, già previste e compensate dalla liquidazione unitaria tabellare.
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testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità del Custode e Concorso di Colpa del Danneggiato in Caso di Infortunio su Area di Cantiere Stradale
La pronuncia in commento affronta il tema della responsabilità per danni derivanti da insidie presenti su aree di cantiere stradale, analizzando il concorso di colpa del soggetto danneggiato. La vicenda trae origine da un infortunio occorso a una persona che, mentre transitava in bicicletta in un sottopasso, cadeva a causa di uno scavo trasversale non adeguatamente segnalato.
La parte lesa citava in giudizio l'impresa esecutrice dei lavori, responsabile della custodia dell'area, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. L'impresa si difendeva eccependo la chiusura al traffico della strada e l'adeguata segnalazione del cantiere, attribuendo la responsabilità esclusiva dell'evento alla imprudenza della persona offesa. Chiamava, inoltre, in causa la propria compagnia assicurativa per essere manlevata in caso di condanna.
Il Tribunale, richiamando i principi consolidati in materia di responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.), ha riconosciuto la responsabilità dell'impresa, in quanto custode dell'area di cantiere. Tuttavia, ha anche evidenziato un significativo concorso di colpa della persona offesa nella causazione dell'evento dannoso.
Il giudice ha accertato che, sebbene l'area fosse delimitata da transenne e nastro segnaletico, tali misure non erano sufficienti a impedire l'accesso, soprattutto a pedoni e biciclette. Tuttavia, la presenza di tali segnalazioni avrebbe dovuto indurre la persona offesa a una maggiore prudenza e a desistere dall'entrare nell'area di cantiere, soprattutto considerando che la bicicletta è classificata come veicolo dal codice della strada.
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che la condotta della persona offesa fosse gravemente colposa e in contrasto con le comuni regole di diligenza, riducendo significativamente l'ammontare del risarcimento dovuto dall'impresa. La responsabilità è stata ripartita attribuendo l'80% alla persona offesa e il 20% all'impresa.
Infine, il Tribunale ha accolto la domanda di manleva dell'impresa nei confronti della propria compagnia assicurativa, condannando quest'ultima a risarcire l'impresa per quanto dovuto alla persona offesa, detratta la franchigia prevista dalla polizza.
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