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TRIBUNALE DI TORINO

Sentenza n. 105/2021 del 13-01-2021

principi giuridici

In tema di appalto a corpo, qualora si riscontri una significativa divergenza tra i dati tecnici comunicati dalla stazione appaltante e i lavori effettivamente necessari per l'esecuzione delle opere, l'appaltatore ha diritto a un compenso aggiuntivo, non potendo l'alea contrattuale derivare dall'inadeguatezza dei computi redatti dalla stazione appaltante.

In tema di appalto di opere pubbliche, il pagamento degli interessi legali e moratori per il ritardato pagamento del S.A.L. non preclude all'appaltatore la possibilità di formulare riserva per i maggiori costi sostenuti a causa del fermo cantiere conseguente alla sospensione dei lavori per inadempimento del committente.

In tema di responsabilità civile, il danno all'immagine e alla reputazione, in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Appalto a Corpo e Variazioni in Corso d'Opera: Ripartizione dei Rischi e Tutela dell'Appaltatore


La pronuncia in esame affronta una complessa controversia relativa a un contratto di appalto a corpo per il rifacimento di un complesso edilizio, in cui l'impresa appaltatrice ha sollevato numerose riserve per lavori eseguiti in eccedenza rispetto a quanto previsto nel computo metrico estimativo fornito dall'ente committente. Il fulcro della disputa risiede nella corretta interpretazione del contratto a corpo e nella ripartizione dei rischi tra le parti, in particolare quando si verificano significative discrepanze tra le previsioni progettuali e la realtà esecutiva.
Nel caso specifico, l'impresa attrice, dopo aver vinto la gara d'appalto, si è trovata a dover eseguire opere non adeguatamente quantificate nel computo metrico predisposto dal Comune, generando costi aggiuntivi che quest'ultimo si rifiutava di riconoscere, appellandosi alla natura "a corpo" del contratto. L'impresa ha quindi agito in giudizio per ottenere il pagamento delle riserve, mentre il Comune ha eccepito l'infondatezza delle pretese e ha avanzato domanda riconvenzionale per vizi e difetti dell'opera.
Il Tribunale, dopo aver preliminarmente dichiarato inammissibili per tardività sia l'eccezione di prescrizione della domanda riconvenzionale sollevata dall'impresa, sia l'eccezione di decadenza dal diritto di formulare riserve sollevata dal Comune, ha esaminato nel merito la questione. Il giudice ha richiamato i principi generali in materia di interpretazione ed esecuzione dei contratti secondo buona fede, sottolineando che, pur nella cornice di un appalto a corpo, l'appaltatore ha diritto a un compenso aggiuntivo qualora la divergenza tra i dati tecnici forniti dalla stazione appaltante e i lavori effettivamente necessari sia significativa e non rientri nella normale alea contrattuale.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato che l'appalto a corpo non può trasformarsi in un contratto aleatorio a danno dell'appaltatore, soprattutto quando l'inadeguatezza dei computi metrici è imputabile alla stazione appaltante. Richiamando la giurisprudenza consolidata, il giudice ha affermato che l'appaltatore ha diritto al compenso per l'eccedenza delle opere realizzate quando il progetto originario è snaturato in corso d'opera o presenta carenze qualitative e quantitative tali da giustificare varianti e riserve.
Nel caso di specie, il Tribunale, avvalendosi di una consulenza tecnica d'ufficio, ha accertato la fondatezza di diverse riserve sollevate dall'impresa, in particolare quelle relative alla maggiore quantità di faldaleria in rame impiegata rispetto a quanto previsto nel progetto, alla posa di impregnante per i serramenti e alla modifica dei sistemi di chiusura. Il giudice ha invece rigettato le riserve relative ai coppi, ai ganci ferma coppi e ad alcune voci di spesa non adeguatamente documentate.
Quanto alla domanda riconvenzionale del Comune, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di integrazione della consulenza tecnica per vizi dedotti tardivamente, limitando l'esame ai soli vizi tempestivamente allegati. Il giudice ha riconosciuto la responsabilità dell'impresa per la stabilità dei coppi, ma ha rigettato le altre voci di danno, tra cui la verniciatura degli infissi, la sostituzione delle maniglie e la caduta di specchiature vetrate. Infine, il Tribunale ha rigettato le domande di risarcimento del danno all'immagine e del danno conseguente al comportamento colposo dell'impresa, ritenendole genericamente formulate.
In definitiva, il Tribunale ha condannato il Comune a pagare all'impresa la somma di ### oltre interessi, a titolo di saldo delle riserve riconosciute, compensando parzialmente le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza. La decisione in commento conferma l'importanza di una corretta progettazione e quantificazione dei lavori da parte della stazione appaltante, al fine di evitare contestazioni e contenziosi in corso d'opera, e ribadisce la necessità di tutelare l'appaltatore da rischi non prevedibili e non rientranti nella normale alea contrattuale.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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