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TRIBUNALE DI TORINO

Sentenza n. 3959/2021 del 06-09-2021

principi giuridici

In tema di assicurazione contro i danni, la colpa grave dell'assicurato accertata in un giudizio diverso, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ha efficacia di giudicato nel giudizio avente ad oggetto la domanda di indennizzo assicurativo, attesa la diversità delle parti.

In tema di assicurazione contro i danni, la clausola che estende la copertura assicurativa all'ipotesi di mancato accesso alla consulenza tecnica d'ufficio, senza circoscrivere i casi in cui il giudice ritenga la causa matura per la decisione pur in presenza di perizia di parte, include anche il caso in cui le conclusioni di tale perizia siano disattese agevolmente, senza necessità di approfondimento alcuno, e, quindi, il caso in cui la causa sia stata intrapresa con colpa grave ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 96 c.p.c.

In tema di assicurazione contro i danni, l'alea contrattuale, in relazione a controversie bancarie per anatocismo e/o usura, è correlata all'esistenza di una diversità di orientamenti giurisprudenziali su questioni giuridiche quali, a mero titolo esemplificativo, il criterio da utilizzare ai fini dell'accertamento dell'avvenuto superamento del tasso soglia antiusura, l'estensione o meno del medesimo metodo di calcolo al tasso degli interessi di mora, l'applicazione dell'interesse composto nello sviluppo del piano di ammortamento c.d. alla francese.

In tema di contratti, la locuzione "asseverata" utilizzata con riferimento ad una perizia, in un contratto predisposto da una società che offre servizi di analisi finanziaria, deve essere interpretata quale sinonimo di utilizzazione, ai fini della predisposizione della perizia, di un software certificato.

In tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Operatività della Polizza di Tutela Legale e Valutazione dell'Usura Bancaria: Un Caso di Soccombenza e Interpretazione Contrattuale


La pronuncia in esame affronta una controversia relativa all'operatività di una polizza di tutela legale stipulata a copertura delle spese legali sostenute a seguito di un giudizio in materia di usura bancaria. La vicenda trae origine da un contratto stipulato tra un soggetto e una società di consulenza finanziaria, finalizzato all'analisi di un contratto di mutuo per accertare eventuali anomalie finanziarie, in particolare la presenza di interessi usurari. Il contratto prevedeva, inoltre, l'adesione a una polizza di tutela legale stipulata dalla società di consulenza con una compagnia assicurativa, a copertura delle spese legali in caso di soccombenza nel giudizio promosso sulla base della perizia fornita.
A seguito della perizia, il soggetto, unitamente ad altro soggetto coobbligato, intraprendeva un'azione legale contro l'istituto di credito, contestando l'applicazione di interessi usurari e altre irregolarità. Il Tribunale rigettava integralmente le domande, condannando gli attori al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
A questo punto, il soggetto si rivolgeva alla compagnia assicurativa per ottenere il rimborso delle spese legali sostenute, in virtù della polizza di tutela legale. La compagnia assicurativa, tuttavia, eccepiva l'inoperatività della polizza, contestando la validità della perizia su cui si fondava l'azione legale e invocando la colpa grave degli attori, accertata nella precedente sentenza.
Il Tribunale, investito della questione, ha esaminato attentamente le clausole contrattuali della polizza di tutela legale, interpretandole alla luce del principio di buona fede e della volontà delle parti. In particolare, il giudice ha evidenziato che la polizza copriva il rischio di soccombenza in senso ampio, senza escludere i casi in cui il rigetto della domanda fosse determinato da un'errata interpretazione delle norme giuridiche o da un contrasto con la giurisprudenza prevalente.
Il Tribunale ha, quindi, ritenuto che la soccombenza del soggetto fosse riconducibile a una diversa interpretazione delle norme in materia di usura bancaria, in particolare con riferimento alla sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori ai fini del calcolo del tasso soglia, e alla validità del piano di ammortamento alla francese. Il giudice ha, inoltre, escluso che la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. potesse costituire una causa di esclusione della copertura assicurativa, in quanto la polizza non prevedeva espressamente tale limitazione.
Di conseguenza, il Tribunale ha condannato la compagnia assicurativa a rimborsare al soggetto le spese legali sostenute, comprensive delle spese per la perizia, delle spese legali di parte e delle spese liquidate in favore della controparte, rivalutando l'importo e maggiorandolo degli interessi legali.
Parallelamente, il soggetto aveva chiamato in causa anche la società di consulenza finanziaria, chiedendone la condanna per inadempimento contrattuale, nel caso in cui la polizza di tutela legale non fosse stata ritenuta operante. Il Tribunale, tuttavia, ha rigettato tale domanda, ritenendo che l'operatività della polizza escludesse la responsabilità della società di consulenza.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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