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TRIBUNALE DI TORINO

Sentenza n. 1365/2022 del 30-03-2022

principi giuridici

Il proprietario di un immobile danneggiato a seguito di esondazione fluviale ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quantificato tenendo conto del concorso colposo del danneggiato, qualora l'evento non sia ascrivibile a caso fortuito e l'ente pubblico, gravato dell'obbligo di custodia del corso d'acqua, non abbia fornito prova dell'inesigibilità di una diversa condotta.

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza o adottate delibere dichiarative dello stato di calamità.

La lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla piena e libera esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lesione costituente danno-conseguenza, che comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale, anche in assenza di un vero e proprio danno biologico.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Allagamento di immobile e responsabilità degli enti pubblici: un caso di concorso di colpa


La pronuncia in commento affronta la complessa questione della responsabilità degli enti pubblici in relazione ai danni derivanti da un evento alluvionale che ha colpito un immobile privato. Il caso trae origine da un evento calamitoso che ha causato l'allagamento di un'abitazione situata in prossimità di un corso d'acqua, con conseguenti danni materiali e morali per la proprietaria.
La proprietaria dell'immobile ha citato in giudizio la ###, il ### e l'###, ritenendoli responsabili, a vario titolo, dei danni subiti. In particolare, alla ### veniva contestata la mancata custodia del fiume, al ### la cattiva gestione della rete fognaria, e all'### la mancata attuazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.
Il Tribunale, dopo aver espletato una complessa istruttoria, comprensiva di consulenza tecnica d'ufficio, ha parzialmente accolto la domanda risarcitoria. In particolare, ha escluso la responsabilità del ### e dell'###, ritenendo che l'allagamento non fosse riconducibile a carenze nella gestione della rete fognaria o a specifiche omissioni da parte dell'### Ha invece riconosciuto la responsabilità della ###, in quanto custode del fiume, per i danni derivanti dallo straripamento.
Tuttavia, il Tribunale ha anche accertato un concorso di colpa della proprietaria dell'immobile, quantificato nel 20%, in ragione di alcune negligenze riscontrate nella manutenzione dell'immobile, quali la presenza di fessurazioni nelle pareti e il mancato allacciamento alla rete fognaria. Tali circostanze, secondo il giudice, avevano contribuito ad aggravare i danni causati dall'allagamento.
In definitiva, il Tribunale ha condannato la ### al risarcimento dei danni materiali e morali subiti dalla proprietaria dell'immobile, ridotti in ragione del concorso di colpa di quest'ultima. La sentenza ha inoltre ripartito le spese di lite tra le parti, tenendo conto della soccombenza reciproca.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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