blog dirittopratico

3.812.080
documenti generati

v5.61
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI TORINO

Sentenza n. 20/2022 del 03-01-2022

principi giuridici

Nel contratto di trasporto, la legittimazione ad agire nei confronti del vettore per il risarcimento del danno da perdita della merce spetta al mittente qualora il trasferimento dei beni al destinatario sia avvenuto in forza di un contratto d'appalto e non di compravendita, e il destinatario non abbia richiesto la riconsegna della merce.

La surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile del danno, ai sensi dell'art. 1916 c.c., può essere provata nei confronti del terzo, estraneo al rapporto assicurativo, mediante la produzione della polizza assicurativa, della quietanza di pagamento dell'indennizzo e di altri elementi indiziari idonei a collegare il pagamento al sinistro oggetto di causa.

In tema di trasporto di cose, l'esonero di responsabilità del vettore per caso fortuito presuppone la prova della non prevedibilità e non evitabilità dell'evento, nonché la sua concreta incidenza causale sulla perdita della merce.

In tema di trasporto di cose, la limitazione della responsabilità del vettore, prevista dall'art. 1696 c.c. e dall'art. 29 della ### non è applicabile qualora la perdita della merce sia determinata da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni. L'assenza di qualsiasi spiegazione in ordine alla perdita dei beni oggetto del trasporto costituisce indice univoco di straordinaria ed inescusabile negligenza, integrante colpa grave.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Smarrimento della Merce Trasportata e Responsabilità del Vettore: Profili di Surrogazione e Limiti Risarcitori


La pronuncia in esame affronta una controversia originata dallo smarrimento di un carico di materiale industriale affidato a una società di trasporti. La vicenda trae origine da un contratto di appalto per l'ammodernamento di un impianto di termovalorizzazione in ###, in cui una società, che si era avvalsa di una ditta tedesca per l'assemblaggio di quadri elettrici, aveva incaricato la società di trasporti di consegnare un pallet contenente apparati industriali alla ditta tedesca. La merce, tuttavia, non è mai giunta a destinazione, determinando un danno economico per la società committente.
A seguito del mancato ritrovamento della merce, la società committente, assicurata per il rischio di perdita dei beni trasportati, ha ricevuto un indennizzo dalla propria compagnia assicurativa. Quest'ultima, in virtù del principio di surrogazione legale previsto dall'articolo 1916 del codice civile, ha agito in giudizio contro la società di trasporti, ritenendola responsabile dello smarrimento e chiedendone il risarcimento del danno subito.
La società di trasporti si è difesa eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della compagnia assicurativa, sostenendo che il diritto di proprietà sulla merce si fosse trasferito al destinatario al momento della consegna al vettore. Nel merito, ha negato la propria responsabilità, invocando l'esimente del caso fortuito, rappresentato da un presunto attacco informatico ai propri sistemi, e, in subordine, ha invocato i limiti risarcitori previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1956 (###, relativa al trasporto internazionale di merci su strada.
Il Tribunale ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, ritenendo che la compagnia assicurativa avesse validamente esercitato il diritto di surrogazione nei confronti del vettore responsabile dello smarrimento. Il giudice ha fondato la propria decisione sulla circostanza che il trasporto non era avvenuto a titolo di compravendita, ma nell'ambito di un contratto di appalto, in cui la proprietà della merce era rimasta in capo alla società committente. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che la società di trasporti non aveva fornito alcuna prova di una richiesta di riconsegna della merce da parte del destinatario, né aveva contestato di aver intrattenuto rapporti diretti con la società committente in merito al trasporto in questione.
Nel merito, il Tribunale ha accertato la responsabilità della società di trasporti per lo smarrimento della merce, ritenendo non provata l'esistenza di un caso fortuito. In particolare, il giudice ha rilevato che l'attacco informatico, pur allegato dalla società di trasporti, non era stato adeguatamente provato, né era stato dimostrato il nesso causale tra l'attacco e lo smarrimento della merce. Il Tribunale ha inoltre evidenziato che la società di trasporti non aveva fornito alcuna spiegazione plausibile in merito alla perdita del carico, circostanza che, secondo il giudice, configurava una grave negligenza nell'organizzazione e gestione del trasporto.
Infine, il Tribunale ha escluso l'applicabilità dei limiti risarcitori previsti dalla ### e dall'articolo 1696 del codice civile, ritenendo che lo smarrimento della merce fosse stato determinato da colpa grave della società di trasporti. In ragione di tali considerazioni, il Tribunale ha condannato la società di trasporti al risarcimento del danno subito dalla compagnia assicurativa, quantificato in base al valore della merce smarrita, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (24576 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.006 secondi in data 3 aprile 2026 (IUG:9O-80157D) - 5680 utenti online