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TRIBUNALE DI TORINO

Sentenza n. 2411/2022 del 03-06-2022

principi giuridici

La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile qualora risulti provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato e la domanda sia stata proposta quando lo stato di separazione si sia protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, unitamente alla dimostrazione che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Pronuncia della Cessazione degli Effetti Civili del Matrimonio e Regolamentazione dei Rapporti con la Prole


Il Tribunale Ordinario di ### si è pronunciato in merito a una domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, accogliendo il ricorso presentato da un coniuge nei confronti dell'altro. La decisione è stata emessa a seguito di un procedimento in cui le parti avevano precedentemente ottenuto una separazione consensuale omologata dal medesimo Tribunale.
Nel caso in esame, i coniugi avevano contratto matrimonio con rito concordatario nel 1999 e dalla loro unione erano nati tre figli, tutti maggiorenni o prossimi alla maggiore età. La separazione consensuale era stata omologata nel 2020. Il ricorrente ha quindi invocato la legge sul divorzio, che prevede la possibilità di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione si è protratta ininterrottamente per un determinato periodo di tempo.
Il Tribunale, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Contestualmente, ha preso atto degli accordi raggiunti dalle parti in merito all'affidamento e al mantenimento dei figli. In particolare, è stato stabilito l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. È stato altresì definito un calendario dettagliato per regolamentare i tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore, includendo weekend alternati, un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento e periodi specifici durante le vacanze scolastiche.
Inoltre, il Tribunale ha stabilito che il padre dovrà versare alla madre un contributo mensile per il mantenimento dei tre figli, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi. Tale contributo sarà soggetto a rivalutazione annuale e dovrà essere integrato con il 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative.
La sentenza ha anche affrontato la questione di un debito pregresso contratto dai coniugi nei confronti di un ente che si occupa di usura. Il Tribunale ha stabilito che la moglie dovrà rimborsare al marito il 50% della somma versata da quest'ultimo all'ente, secondo un piano di rientro rateizzato. È stato espressamente chiarito che tale debito non potrà essere compensato con l'assegno di mantenimento dovuto dal padre per i figli.
Infine, il Tribunale ha stabilito che gli assegni unici saranno percepiti dalla madre, in quanto genitore collocatario, e ha dato atto del consenso reciproco dei coniugi al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli, sui quali entrambi potranno iscrivere il nome dei figli. Le spese legali sono state integralmente compensate tra le parti, in virtù dell'accordo raggiunto.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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