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TRIBUNALE DI TORINO

Sentenza n. 4385/2022 del 14-11-2022

principi giuridici

La stipula di un contratto di locazione da parte di uno solo dei comproprietari di un bene, in assenza di opposizione degli altri, configura una gestione di affari altrui ai sensi dell'art. 2028 c.c., con conseguente obbligo del gestore di riversare agli altri comproprietari la quota di canone di locazione di loro spettanza.

La ricezione di una prestazione o la rappresentanza a ricevere un adempimento può risultare da una condotta concludente, dimostrabile con ogni mezzo, incluse le presunzioni.

In tema di ripartizione interna del debito solidale, il condebitore che abbia pagato al creditore una somma eccedente la propria quota ha diritto di regresso nei confronti dell'altro condebitore per la parte da questi dovuta.

Nel contratto di mutuo, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata. Nell'azione di regresso tra condebitori solidali, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il debitore in solido ha adempiuto l'intera obbligazione.

In tema di onere probatorio, quando il creditore, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, controdeduce che il pagamento debba imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, l'onere della prova torna a gravare sul creditore.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Ripetizione di Indebito e Gestione di Affari Altrui nei Rapporti Familiari: Un Caso di Locazione e Compravendita


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda patrimoniale tra fratelli, sfociata in un'azione di ripetizione di indebito promossa da uno di essi nei confronti delle eredi dell'altro. La controversia trae origine da una serie di rapporti economici intercorsi nel tempo, tra cui la gestione di un immobile in comproprietà, la successiva locazione dello stesso, la compravendita di un ulteriore immobile e un mutuo cointestato.
Nel dettaglio, l'attore lamentava che il fratello, poi deceduto, avesse trattenuto indebitamente i canoni di locazione di un immobile inizialmente in comproprietà e successivamente divenuto di sua esclusiva proprietà. Inoltre, rivendicava il mancato pagamento del prezzo di vendita di un immobile alienato al fratello e il rimborso di somme versate in eccedenza per un mutuo cointestato.
Le convenute, eredi del fratello, contestavano le pretese attoree, eccependo la nullità del ricorso, la prescrizione di parte del credito relativo al mutuo e, nel merito, negando l'esistenza di un mandato per la gestione e l'incasso dei canoni di locazione. In via riconvenzionale, chiedevano la condanna dell'attore al pagamento di somme che il loro dante causa aveva sostenuto per conto del fratello, a titolo di rate di mutui, imposte e parcelle professionali.
Il Tribunale, dopo aver disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, ha parzialmente accolto le domande dell'attore. In particolare, ha riconosciuto il diritto alla restituzione dei canoni di locazione indebitamente trattenuti dal fratello, qualificando la fattispecie, per il periodo antecedente alla divisione ereditaria, come gestione di affari altrui ex art. 2028 c.c. e, per il periodo successivo, come mandato a riscuotere. Il Tribunale ha inoltre accolto la domanda relativa al mancato pagamento del prezzo di vendita dell'immobile, ritenendo non sufficiente la mera indicazione del numero dell'assegno nell'atto notarile, in assenza di prova dell'effettivo accredito sul conto del venditore.
Quanto al mutuo cointestato, il Tribunale ha riconosciuto il diritto al regresso per la parte di debito pagata in eccedenza dall'attore, rigettando l'eccezione di prescrizione sollevata dalle convenute.
Tuttavia, il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale delle convenute, riconoscendo il diritto alla compensazione con alcuni dei crediti vantati dal dante causa nei confronti dell'attore, relativi al pagamento di una parcella professionale, di rate di un mutuo intestato al solo attore, di una polizza assicurativa, di oneri per il permesso di costruire e di imposte.
In definitiva, il Tribunale ha condannato le convenute, in qualità di eredi, al pagamento di una somma inferiore a quella originariamente richiesta dall'attore, tenuto conto delle compensazioni operate. Le spese processuali sono state compensate per un terzo, mentre i restanti due terzi sono stati posti a carico delle convenute, in ragione della parziale soccombenza.
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testo integrale


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