TRIBUNALE DI TORINO
Sentenza n. 1159/2023 del 17-03-2023
principi giuridici
In tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante apparecchiature meccaniche o elettroniche, ove l'utente contesti il malfunzionamento del contatore, spetta a quest'ultimo richiedere la verifica dello strumento e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo; grava, invece, sul gestore l'onere di provare il regolare funzionamento dello strumento di misurazione.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'opponente eccepisca l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e commerciali, è onere del medesimo fornire la prova dell'esistenza e dell'entità delle somme asseritamente non dovute a tale titolo, mediante la produzione di documentazione relativa ai pagamenti effettuati e alle fatture ricevute.
In forza del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Onere della Prova nei Contratti di Somministrazione e Contestazione dei Consumi
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa a un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di fatture relative alla fornitura di gas naturale. Il caso trae origine da un contratto di somministrazione di calore stipulato tra un condominio e una società fornitrice. Il condominio, opponendosi al decreto ingiuntivo, contestava l'eccessività dei consumi fatturati, lamentando anomalie nel funzionamento del contatore e incongruenze tra i consumi effettivi, le letture e le fatturazioni.
Il Tribunale, nel dirimere la controversia, ha richiamato il principio di "vicinanza della prova", consolidato in giurisprudenza, secondo cui, in materia di somministrazione con misurazione dei consumi tramite apparecchiature, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore e dimostrare l'entità dei consumi effettivamente realizzati. Al fornitore, invece, incombe l'onere di provare il regolare funzionamento dello strumento di misurazione.
Nel caso specifico, il condominio aveva allegato un possibile malfunzionamento del contatore, ma l'istruttoria svolta, comprensiva di testimonianze e consulenze tecniche, non ha evidenziato anomalie tali da giustificare una discordanza tra i consumi fatturati e quelli effettivi. In particolare, è emerso che un temporaneo spegnimento del convertitore, componente del gruppo di misura, non aveva inficiato la correttezza dei consumi rilevati dal contatore.
Quanto all'eccezione di anatocismo e applicazione di interessi illegittimi sollevata dal condominio, il Tribunale ha rilevato la genericità dell'allegazione e la mancata produzione di elementi probatori a supporto, quali la documentazione relativa ai pagamenti effettuati e tutte le fatture ricevute. Di conseguenza, non essendo stata fornita la prova dell'esistenza e dell'entità delle somme indebitamente richieste a titolo di interessi, l'eccezione è stata rigettata.
Infine, il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando il condominio al pagamento delle spese di lite, incluse quelle relative alle consulenze tecniche d'ufficio, in quanto rese necessarie dalle allegazioni attoree.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.