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TRIBUNALE DI TORINO

Sentenza n. 1166/2023 del 17-03-2023

principi giuridici

In tema di appalto, l'esecuzione di opere aggiuntive, che non costituiscono una modifica delle modalità esecutive dell'opera originariamente pattuita, configura un appalto nuovo e autonomo o, in termini equivalenti, un lavoro extracontrattuale, che può essere pattuito oralmente o per fatti concludenti, non necessitando della forma scritta ad substantiam.

In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, ai fini della sussistenza del danno arrecato ai creditori sociali, sub specie di lesione del credito, è necessario accertare l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei loro crediti, condizione che si verifica qualora le vendite abbiano comportato la dismissione dell'intero patrimonio immobiliare e la società non conservi, né abbia acquisito altri cespiti utilmente aggredibili dai creditori.

In tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, arreca, e pertanto prescinde dalla specifica conoscenza del credito per cui la tutela revocatoria viene proposta.

Nel giudizio civile, il giudice, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, ivi inclusi gli atti di indagine penale, quali le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, salvo il limite del giudicato penale che abbia efficacia tra le parti ai sensi degli artt. 651 e seguenti c.p.p.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Appalto, azione di responsabilità e revocatoria: il difficile equilibrio tra tutela del credito e autonomia negoziale


La pronuncia in commento trae origine da una complessa vicenda relativa a un contratto di appalto per la ristrutturazione di un edificio. L'impresa appaltatrice ha agito in giudizio nei confronti della società committente, degli amministratori di quest'ultima e degli acquirenti di alcune unità immobiliari, chiedendo l'accertamento del proprio credito, il risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale degli amministratori e la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., degli atti di compravendita stipulati dalla committente con i terzi acquirenti.
La società appaltatrice aveva stipulato un contratto per la ristrutturazione di un fabbricato. Nel corso dei lavori, la committente si era trovata in difficoltà economiche, portando a un accordo per il subentro di una nuova società. I lavori erano proseguiti, ma erano sorte contestazioni in merito al pagamento del saldo finale e all'esecuzione di opere extra contratto. L'appaltatrice, quindi, aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento del proprio credito.
Parallelamente, l'appaltatrice aveva contestato la vendita, da parte della committente, di alcune unità immobiliari a terzi, ritenendo che tali atti fossero stati compiuti in frode ai suoi creditori. In particolare, l'appaltatrice aveva evidenziato che le vendite erano state effettuate a prezzi inferiori al valore di mercato e che gli acquirenti erano legati da rapporti di parentela o di lavoro con l'amministratore della committente.
Il Tribunale, dopo aver esaminato la documentazione prodotta e ascoltato i testimoni, ha accertato l'esistenza del credito dell'appaltatrice, quantificandolo in una determinata somma, e ha condannato la committente al pagamento. Ha respinto, invece, la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, ritenendo che la mancata ultimazione dei lavori fosse dipesa da un accordo tra le parti.
Con riferimento alla domanda di responsabilità extracontrattuale degli amministratori, il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'amministratrice di diritto per aver compiuto atti di disposizione del patrimonio sociale in violazione dei doveri di conservazione. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che le vendite delle unità immobiliari erano state effettuate a prezzi inferiori al valore di mercato e che gli acquirenti erano consapevoli del pregiudizio arrecato ai creditori sociali.
Infine, il Tribunale ha accolto la domanda di revocatoria, dichiarando l'inefficacia degli atti di compravendita nei confronti dell'appaltatrice. Il Tribunale ha ritenuto che sussistessero tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., ovvero l'esistenza del credito, l'eventus damni (il pregiudizio arrecato al creditore dalla diminuzione del patrimonio del debitore) e la scientia fraudis (la consapevolezza del debitore e del terzo del pregiudizio arrecato al creditore).
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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