TRIBUNALE DI TORINO
Sentenza n. 1539/2023 del 28-07-2023
principi giuridici
In tema di inadempimento di obbligazioni retributive, il lavoratore che agisce per il pagamento di differenze retributive ha l'onere di provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, allegando l'inadempimento del datore di lavoro, mentre quest'ultimo è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, grava sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza del giustificato motivo e l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti compatibili con la qualifica rivestita.
Nel rito del lavoro, qualora il datore di lavoro non compaia e non giustifichi il licenziamento intimato, il giudice deve dichiarare l'illegittimità del provvedimento espulsivo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Impugnazione di Licenziamento e Riconoscimento di Mansioni Superiori: Onere della Prova e Valutazione delle Testimonianze
La pronuncia in esame affronta una controversia di lavoro originata dall'impugnazione di un licenziamento e dalla richiesta di riconoscimento di differenze retributive per l'asserito svolgimento di mansioni superiori e per l'esecuzione di un orario di lavoro a tempo pieno, in luogo di quello parziale contrattualmente previsto.
Il lavoratore, assunto inizialmente con contratto a termine part-time, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato full-time, contestava il licenziamento intimatogli, lamentando l'insussistenza delle ragioni addotte dalla società datrice di lavoro, consistenti in una riorganizzazione aziendale. Contestualmente, rivendicava il diritto al riconoscimento del livello contrattuale superiore, asserendo di aver svolto mansioni rientranti in tale livello sin dall'inizio del rapporto, nonché il diritto al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'aver lavorato a tempo pieno anche nel periodo formalmente disciplinato da un contratto part-time.
Il Tribunale, in assenza di costituzione in giudizio della società convenuta, ha fondato la propria decisione sulle prove documentali prodotte dal lavoratore, in particolare le "griglie orarie" interne all'azienda, e sulle testimonianze rese dai colleghi di lavoro. I testimoni hanno confermato che il lavoratore, sin dall'inizio del rapporto, aveva svolto un orario di lavoro corrispondente al tempo pieno, e che le mansioni effettivamente svolte rientravano nel livello contrattuale superiore rivendicato.
Il Giudice ha quindi richiamato il principio consolidato in materia di onere della prova dell'inadempimento contrattuale, secondo cui il creditore (nel caso di specie, il lavoratore) è tenuto unicamente a provare la fonte del proprio diritto e il termine di scadenza, mentre il debitore (il datore di lavoro) è gravato dell'onere di provare l'adempimento. In assenza di prova dell'adempimento da parte della società, il Tribunale ha ritenuto provati i crediti del lavoratore.
Quanto al licenziamento, il Tribunale ha evidenziato come, a fronte dell'allegazione di illegittimità dell'atto espulsivo da parte del lavoratore, gravasse sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo e l'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni compatibili. In mancanza di tale prova, il licenziamento è stato dichiarato illegittimo.
Il Tribunale ha quindi condannato la società al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'anzianità di servizio e al numero di dipendenti, nonché al pagamento delle differenze retributive accertate, oltre accessori di legge. Sono state invece rigettate le domande di consegna dei listini paga e dell'attestato di formazione professionale, in quanto ritenute non adeguatamente supportate da allegazioni e deduzioni specifiche e, comunque, prive di un attuale interesse ad agire, stante l'accertamento in giudizio dei diritti retributivi e di inquadramento del lavoratore.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.