TRIBUNALE DI TORINO
Sentenza n. 3464/2023 del 12-09-2023
principi giuridici
In materia di obbligazioni pecuniarie, ai fini della determinazione della competenza territoriale ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c., la liquidità del credito va accertata dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c., senza che rilevino le contestazioni del convenuto sull'esistenza o sull'ammontare del credito.
In tema di prova dell'inadempimento contrattuale, qualora sia dedotto l'inesatto adempimento, è sufficiente per il creditore la mera allegazione dell'inesattezza, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
In tema di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., la gravità dell'inadempimento idonea a paralizzare la pretesa avversaria non coincide con quella richiesta per la risoluzione del contratto, essendo sufficiente che l'inadempimento incida sul sinallagma contrattuale.
L'accettazione di un adempimento parziale non estingue il debito, ma lo riduce, non precludendo al creditore di agire per la risoluzione del contratto ove la parte residuale del credito sia tale da comportare ugualmente la gravità dell'inadempimento.
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testo integrale
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sintesi e commento
Inadempimento Contrattuale e Onere della Prova nelle Forniture di Componenti: Una Sentenza del Tribunale di Torino
La pronuncia del Tribunale di Torino affronta una controversia relativa a un'opposizione a decreto ingiuntivo, originata da un rapporto di fornitura di accessori per serramenti. Una società, creditrice, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture relative a tali forniture. La società debitrice si opponeva, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale e, nel merito, contestando la debenza della somma ingiunta a causa di ritardi e/o mancate consegne di componenti essenziali per il funzionamento dei sistemi di chiusura, rendendo i prodotti incompleti e invendibili. La debitrice, inoltre, avanzava domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti a causa di tali inadempimenti.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, basandosi sul principio del forum destinatae solutionis previsto dall'art. 1182, comma 3, del codice civile, in quanto l'obbligazione pecuniaria doveva essere adempiuta presso il domicilio del creditore.
Nel merito, il giudice ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto commerciale pluriennale tra le parti, l'essenzialità di alcuni componenti per la funzionalità dei sistemi di chiusura, la consegna dei prodotti indicati nelle fatture e il ritardo nella fornitura di alcuni prodotti nel corso del tempo. Tuttavia, la debitrice non aveva sufficientemente precisato quali ordini non fossero stati completamente soddisfatti e quali componenti fossero stati consegnati in ritardo, ad eccezione di una specifica contestazione relativa a una fornitura del 2017.
Il Tribunale ha richiamato i principi in materia di onere della prova in ambito contrattuale, sottolineando che, in caso di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., spetta al creditore dimostrare il proprio esatto adempimento. Nel caso di specie, la debitrice aveva parzialmente adempiuto al proprio onere probatorio, allegando il ritardo e/o l'omessa consegna di taluni prodotti e la conseguente incompletezza della fornitura.
Il Tribunale ha evidenziato che la società creditrice non aveva provato di aver consegnato tutti i prodotti e i componenti ordinati entro i tempi concordati, anzi aveva espressamente riconosciuto il ritardo nella consegna, autorizzando la sospensione dei pagamenti. Tuttavia, la debitrice aveva continuato a ricevere le successive forniture senza formulare ulteriori contestazioni e aveva utilizzato quasi integralmente il materiale oggetto delle fatture.
Pertanto, il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e riducendo il credito vantato dalla società creditrice di un importo corrispondente al valore della merce consegnata in ritardo e rimasta inutilizzabile. Ha, invece, rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, ritenendo carente il nesso causale tra le giacenze di magazzino e i ritardi maturati dalla società creditrice nella consegna della merce.
In definitiva, il Tribunale ha condannato la società debitrice al pagamento della somma ridotta, oltre interessi legali, e ha compensato parzialmente le spese di lite, ponendo le spese di CTU a carico di entrambe le parti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.