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TRIBUNALE DI TORINO

Sentenza n. 3547/2023 del 18-09-2023

principi giuridici

Nella compravendita immobiliare, il mancato allacciamento alla rete fognaria comunale, unitamente alla presenza di un mero pozzo perdente che scarica nel sottosuolo, integra vizio rilevante ai sensi dell'art. 1490 c.c., qualora non esplicitato e non conosciuto dall'acquirente, in quanto determina condizioni igienico-sanitarie scadenti e inferiori ai livelli minimi propri della destinazione residenziale, legittimando l'azione di riduzione del prezzo.

La mera indicazione del pozzo nero nella planimetria catastale non equivale ad informare l'acquirente del mancato collegamento del pozzo alla pubblica fognatura, ai fini dell'esclusione della garanzia per vizi di cui all'art. 1490 c.c.

Clausole di stile contenute nell'atto di compravendita, quali l'acquisto dell'immobile "nello stato di fatto e di diritto" in cui si trova, sono inidonee a provare l'effettiva conoscenza da parte dell'acquirente delle condizioni dell'immobile, ai fini dell'esclusione della garanzia per vizi di cui all'art. 1490 c.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Mancato Allaccio alla Fognatura Comunale: Vizio Redibitorio e Tutela dell'Acquirente


La pronuncia in esame affronta una controversia relativa alla compravendita di un immobile, focalizzandosi sulla sussistenza di un vizio occulto e sulla conseguente responsabilità dei venditori.
Un soggetto citava in giudizio i venditori di un immobile, lamentando la scoperta, successiva all'acquisto, del mancato allaccio alla fognatura comunale. L'attore sosteneva che le acque reflue venivano scaricate direttamente nel terreno, in violazione delle normative regionali che impongono l'allaccio alla rete fognaria per gli immobili situati a meno di 100 metri dalla stessa. Pertanto, chiedeva la riduzione del prezzo di compravendita o, in subordine, il risarcimento dei danni, quantificati nelle spese necessarie per l'allaccio.
I convenuti si difendevano eccependo, in primo luogo, la decadenza e la prescrizione dell'azione, sostenendo che l'acquirente fosse a conoscenza della situazione precaria dell'immobile, caratterizzato dalla presenza di una fossa settica in luogo dell'allaccio alla rete fognaria, circostanza che avrebbe influito sulla determinazione del prezzo. Contestavano, inoltre, la qualificazione del mancato allaccio come vizio redibitorio.
Il Tribunale ha rigettato le eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione, ritenendo che il termine per la denuncia del vizio decorresse dalla sua scoperta, e non dalla presa di possesso dell'immobile, trattandosi di vizio occulto. Ha inoltre escluso l'incapacità a testimoniare di alcuni testimoni, ritenendo le loro posizioni compatibili con la funzione testimoniale.
Nel merito, il giudice ha qualificato il mancato allaccio alla fognatura comunale come vizio redibitorio, in quanto, alla luce degli attuali standard urbanistici e igienico-sanitari, un immobile dotato solo di un pozzo nero non garantisce adeguate condizioni di abitabilità e incide in modo apprezzabile sul suo valore. Ha evidenziato come le normative che prescrivono l'obbligo di allaccio alla rete fognaria confermino l'aspettativa legittima dell'acquirente di un immobile situato in un contesto urbano di poter usufruire di tale servizio.
Il Tribunale ha poi esaminato la questione della conoscenza del vizio da parte dell'acquirente, gravante sui venditori. A tal proposito, ha ritenuto inattendibile la testimonianza dell'agente immobiliare, in quanto contraddittoria e contrastante con altre testimonianze. In particolare, è stato accertato che, durante le trattative, era stata menzionata la presenza di un pozzo, ma era stato assicurato che fosse collegato alla fognatura, circostanza smentita dai fatti.
Accertata la presenza del vizio occulto e la mancata prova della conoscenza dello stesso da parte dell'acquirente, il Tribunale ha accolto la domanda di riduzione del prezzo, condannando i venditori al pagamento di una somma pari alle spese sostenute dall'acquirente per l'allaccio alla rete fognaria, debitamente documentate.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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