TRIBUNALE DI TORINO
Sentenza n. 4402/2023 del 08-11-2023
principi giuridici
La delega ad operare su un conto corrente altrui abilita il delegato a compiere operazioni bancarie nei limiti dei poteri conferiti, vincolando la banca ad accettare la sua firma alla stregua di quella del delegante, ma non conferisce al delegato un potere generale di agire in rappresentanza del delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto al di fuori del rapporto banca-cliente.
Il delegato che, pur operando nei limiti della delega conferita, disponga di somme del delegante senza autorizzazione, è tenuto a risarcire il delegante per il pregiudizio subito, salvo ratifica dell'operazione da parte di quest'ultimo.
Il disconoscimento della sottoscrizione di un atto, successivamente accertata come autentica in sede di verificazione, integra gli estremi della lite temeraria, legittimando la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Delega ad operare su conto corrente altrui: limiti e responsabilità del delegato
La pronuncia in commento affronta una controversia sorta a seguito di un'operazione bancaria eseguita da un delegato su un conto corrente, in assenza di autorizzazione da parte del titolare del conto.
Nel caso specifico, un professionista aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del nipote, anch'egli professionista, per la restituzione di una somma di denaro prelevata dal conto corrente dello zio tramite bonifico bancario a favore del padre del nipote. Quest'ultimo si era opposto al decreto ingiuntivo, sostenendo che il conto corrente fosse destinato alla raccolta dei frutti di locazione di immobili di famiglia e che il bonifico rappresentasse una provvisionale al padre, a chiusura di una gestione comune.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. Il giudice ha preliminarmente chiarito che la delega ad operare su un conto corrente altrui ha il limitato effetto di vincolare la banca a considerare la firma del delegato alla stessa stregua di quella del delegante. Tuttavia, tale delega non conferisce al delegato un potere generale di agire in rappresentanza del delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto.
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato, tramite CTU, che la firma sull'ordine di bonifico era effettivamente quella del nipote. Inoltre, è stato accertato che il nipote non era stato autorizzato dallo zio a disporre del denaro presente sul conto corrente a favore del padre.
Il Tribunale ha quindi applicato l'articolo 1711 del codice civile, secondo cui il mandatario (in questo caso, il delegato) che agisce al di fuori dei limiti del mandato è tenuto a risarcire il mandante (il titolare del conto corrente) per i danni subiti. Il giudice ha precisato che l'obbligo di indennizzo sussiste anche qualora il trasferimento di denaro non autorizzato abbia avuto lo scopo di estinguere un debito del mandante, salvo ratifica da parte di quest'ultimo, che nel caso di specie non è stata provata.
Il Tribunale ha inoltre respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, ritenendo che la responsabilità del delegato nei confronti del delegante abbia natura contrattuale, con conseguente applicazione del termine ordinario decennale.
Infine, il Tribunale ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite e ad una somma equitativamente determinata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, per aver disconosciuto la propria sottoscrizione sull'ordine di bonifico, comportamento ritenuto temerario e dilatorio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.